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Il diritto di difesa in ambito penale

Un diritto inviolabile citato anche dalla nostra Costituzione all'art 24


Il diritto di difesa in ambito penale è un diritto costituzionalmente garantito. Lo ritroviamo, infatti, nell'art. 24 Cost. che recita:

"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari".
Da tale norma possiamo evincere, sostanzialmente, che il "diritto di difesa" è un diritto inviolabile, ma è molto importante anche andare a individuare il contenuto di tale diritto posto che esso non si manifesta sempre allo stesso modo, ma trova modulazioni diverse nelle varie fasi del processo.

A chi appartiene il diritto di difesa?

Il diritto di difesa è un diritto che appartiene a ogni cittadino anche a prescindere dall'instaurazione di un vero e proprio processo. Perché esso operi, infatti, non è necessario che l'interessato sia chiamato dinanzi al giudice: il diritto di difendersi si ha anche, ad esempio, dinanzi all'attività investigativa del P.M. o della polizia giudiziaria.

Come si esercita il diritto di difesa?

Il diritto di difesa in ambito penale, come detto, può manifestarsi in molteplici modi.
Esso, ad esempio, può essere esercitato durante l'interrogatorio dell'indagato, prima del quale questi deve essere sempre avvertito che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, c.p., ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 c.p. e le garanzie di cui all'articolo 197-bis c.p..
In generale, il diritto di difesa si articola nel diritto di tacere; nel diritto a che il fatto addebitatogli gli venga contestato; nel diritto di nominare uno o due difensori o, in mancanza, di essere assistito da un difensore di ufficio; nel diritto di conferire con il proprio avvocato in ogni stato e grado del procedimento; nel diritto alla prova; nel diritto alla garanzia dei mezzi per agire e difendersi per i non abbienti; nel rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Il giusto processo

Il diritto di difesa passa anche per il giusto processo, che trova il suo riconoscimento costituzionale nell'articolo 111.
Di tale norma, che è rilevante nella sua interessa, va citato in particolare il comma 2, secondo il quale "nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo".
Data: 26/01/2018 17:00:00
Autore: Chiara Ruggiero