Revoca del tutore, del curatore e dell'amministratore di sostegno
di Annamaria Villafrate - Ecco i casi in cui i soggetti preposti alla tutela degli incapaci possono essere revocati dalla carica, alla luce della giurisprudenza più recente sull'istituto dell'amministratore di sostegno, che da tempo sta rimpiazzando gli istituti, ormai residuali, dell'interdizione e dell'inabilitazione dei soggetti incapaci.
Tutore dell'interdetto: revoca
La tutela è un istituto previsto dal nostro ordinamento per proteggere le persone interdette. Possono essere dichiarati interdetti i soggetti maggiorenni e i minori emancipati, che si trovano in condizioni di infermità di mente abituale che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi. Il tutore, nominato dal Giudice Tutelare, viene individuato generalmente tra i familiari (coniuge non separato, convivente, padre, madre, figlio, fratello, sorella o parente entro il quarto grado). In caso di conflitto di interessi tra tutore e interdetto può essere nominata anche una persona estranea.
Una volta nominato e prestato giuramento il tutore deve:
- avere cura dell'interdetto;
- rappresentarlo in tutti gli atti civili;
- amministrare i suoi beni;
- formare l'inventario dei suoi beni;
- tenere la contabilità
- e rendere conto al Giudice Tutelare della gestione dei beni dell'interdetto alla fine di ogni anno.
La revoca del tutore è prevista e disciplinata dall'art 384 c.c. che contiene l'elenco tassativo dei casi in cui il giudice tutelare può rimuoverlo dall'ufficio. Essi riguardano i casi in cui costui:
- si è reso colpevole di negligenza;
- ha abusato dei suoi poteri,
- si è dimostrato inetto nell'adempimento dei doveri del suo ufficio;
- è divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela;
- è diventato insolvente.
Il tutore viene quindi revocato in tutti i casi in cui non adempie correttamente al proprio ufficio. Il giudice tutelare però non può rimuovere il tutore dal suo incarico se prima non lo ha citato e ascoltato.
Il giudice tutelare provvede alla revoca con decreto reclamabile innanzi
- al tribunale dei minorenni, se il soggetto sottoposto a tutela è un minore;
- al tribunale in composizione collegiale se il tutelato è un un interdetto.
Curatore dell'inabilitato: revoca
L'inabilitazione è una forma di tutela che riguarda
- l'infermo di mente, il cui stato non è così grave da giustificare un procedimento di interdizione;
- il soggetto che, per prodigalità o abuso di alcool o sostanze stupefacenti, espone sé stessi o la famiglia a gravi pregiudizi economici;
- il cieco o il sordomuto dalla nascita incapaci di provvedere totalmente ai propri interessi.
Alla luce del rinvio contenuto all'art. 393 c.c. si applicano al curatore dell'inabilitato, tra l'altro, le stesse norme relative alla rimozione dall'ufficio (art. 384 c.c .) del tutore dell'interdetto.
Amministratore di sostegno: revoca
L'art. 404 c.c. prevede l'amministrazione di sostegno come una misura posta a tutela della "persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi". L'amministratore di sostegno, è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona che necessita di assistenza, ha la residenza o il domicilio. Ai sensi del comma 1 art 408 c.c., se il soggetto interessato non ha provveduto con atto pubblico o scrittura privata a designare il proprio amministratore di sostegno, vi provvede il giudice tutelare, preferendo, ove possibile "il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata."
1) Il comma 2 dell'art. 408 prevede che, chi ha provveduto alla nomina dell'amministratore, possa revocarlo con le stesse forme.
2) La revoca della carica di amministratore di sostegno è però specificamente disciplinata dall'art 413 c.c. Essa è prevista quando:
- il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, rivolgono istanza al giudice tutelare perché ritengono che ricorrano i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore;
- il giudice tutelare d'ufficio, dichiara la cessazione dell'amministrazione di sostegno perché si è rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In questo caso il giudice, se ritiene che il soggetto debba essere dichiarato interdetto o inabilitato, informa il pubblico ministero, affinché provveda in tal senso. In questo caso l'amministrazione di sostegno viene meno con la nomina del tutore o del curatore provvisorio (art. 419 c.c.), ossia con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione. (art. 413 c.c.).
3) Infine, in virtù del richiamo operato dall'art 411 dell'art 384 c.c. l'amministratore di sostegno, può essere revocato in tutti i casi in cui può essere disposta la revoca del tutore.
Tutore, curatore e amministratore di sostegno: casistica giurisprudenziale
- La Corte d' Appello di Brescia con decreto del 29 giugno 2017 ha riformato la decisione del Giudice Tutelare del Tribunale di Mantova che aveva nominato un amministratore di sostegno in favore di una signora, affinché costui l'assistesse nella gestione dell'azienda familiare. La Corte d'Appello ha affermato che, nel momento in cui, come nel caso di specie, l'insorgenza di un nuovo episodio psicotico si riveli meramente ipotetico, l'amministratore di sostegno deve essere revocato, stante la capacità del beneficiario di provvedere alla cura dei propri interessi. In un caso del genere infatti verrebbe meno lo "stato di bisogno attuale" del beneficiario, necessario per la nomina e il mantenimento dell'amministrazione di sostegno.
- Il Tribunale di Mantova con provvedimento del 30 marzo 2017 ha chiarito che l'amministratore di sostegno può essere revocato quando, mutate le condizioni di salute del beneficiario, costui è in grado di provvedere nuovamente ai propri interessi. L'istituto dell'amministrazione di sostegno infatti è un istituto dinamico, poiché muta con il mutare delle condizioni del beneficiario.
- Il Tribunale di Genova, con decreto del 25 ottobre 2015 ha revocato l'amministratore di sostegno di una signora affetta da deficit cognitivo e ricoverata presso una casa di riposo, perché costui, figlio della beneficiaria, non provvedeva a curarne gli interessi. Egli infatti:
- perseguiva interessi contrapposti nei confronti della madre, trattenendo per se stesso il corrispettivo della vendita di un immobile di cui la madre era proprietaria nella misura di ¾, anziché destinarlo al pagamento della retta della casa di risposo in cui la stessa era ricoverata;
- non la andava a trovare e non si occupava della stessa.
Autore: Annamaria Villafrate