La consulenza tecnica d'ufficio (CTU)
La consulenza tecnica d'ufficio nel processo, chi è il CTU e cosa fa, i termini per il deposito e la garanzia del principio del contraddittorio
- Cos'è la consulenza tecnica d'ufficio
- Il ruolo del consulente tecnico d'ufficio
- La CTU nel processo civile
- Le attività del consulente tecnico d'ufficio
- Termini per il deposito della CTU e per le osservazioni
- Il principio del judex peritus peritorum
- La CTU e la garanzia del principio del contraddittorio
Cos'è la consulenza tecnica d'ufficio
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La consulenza tecnica d'ufficio è l'attività esercitata da un esperto, a cui il giudice ricorre nell'ambito del processo, per ottenere nozioni specialistiche su dati di particolare complessità ovvero per svolgere indagini che richiedono specifiche competenze e conoscenze.
Dal punto di vista disciplinare la normativa di riferimento è contenuta nel codice di procedura civile nel capo II, dedicato agli ausiliari del giudice (artt. 61 - 64 c.p.c) e nella sezione III del titolo I dedicato al procedimento davanti al tribunale (artt. 191 -201 c.p.c).
Il ruolo del consulente tecnico d'ufficio
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Ai sensi dell'articolo 61 del codice di procedura civile, quando per la risoluzione della controversia sono necessarie cognizioni in materie specifiche che il giudice non conosce e non è tenuto a conoscere e quando i fatti da accertare siano riscontrabili solo attraverso specifiche cognizioni od esperienze tecniche, l'organo giudicante può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici.
Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio è un professionista, che assume il ruolo di ausiliario del giudice.
Grazie alle sue specifiche conoscenze in campi del sapere umano diversi da quello giuridico (ad esempio, in ambito tecnico, scientifico o umanistico), il consulente tecnico è in grado di portare nel processo civile una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa.
La CTU nel processo civile
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Quando la decisione della controversia dipende dalla risoluzione di una questione tecnica, il giudice dispone dunque la consulenza tecnica e procede alla nomina di un consulente tecnico scegliendolo tra quelli iscritti nell'albo del Tribunale di appartenenza.
Dal 28 febbraio 2023, in virtù della riforma Cartabia il giudice incarica il consulente con l'ordinanza di nomina di cui all’art. 183 comma 4 c.p.c o con una successiva, formula i quesiti da sottoporre al CTU e fissa l'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire. All’udienza fissata per la comparizione il giudice ricorda al consulente l’importanza delle sue funzioni e riceve il giuramento dell’esperto di adempiere bene e fedelmente l’incarico, il cui scopo è di far conoscere al giudice la verità.
Dal 1° gennaio 2023 però, sempre in conseguenza della riforma Cartabia, il giudice può, in alternativa, assegnare al consulente un termine per permettergli di depositare una dichiarazione sottoscritta con firma digitale contenente il giuramento e per fissare i termini previsti dall’articolo 195 comma 3 c.p.c per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e delle valutazioni del consulente sulle stesse.
Le attività del consulente tecnico d'ufficio
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Nell'esercizio del suo mandato il Consulente assiste alle udienze, può compiere le indagini che gli sono affidate dal giudice e può anche essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti o ad assumere informazioni da terzi.
Per documentare in concreto l'attività svolta, il consulente tecnico d'ufficio deve redigere verbale delle operazioni peritali espletate se interviene il giudice, in caso contrario deve redigere apposita relazione in cui indica anche le osservazioni delle parti.
A norma dell'art. 195 c.p.c al consulente viene in genere demandato di redigere una relazione scritta finale (cd. CTU o consulenza tecnica d'ufficio).
Termini per il deposito della CTU e per le osservazioni
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La relazione viene trasmessa dal consulente alle parti entro i termini indicati dal giudice nell'ordinanza resa all'udienza di giuramento del CTU. A quel punto le parti possono trasmettere al consulente le proprie osservazioni (anche per queste il giudice avrà già fissato con la medesima ordinanza appositi termini).
Una volta ricevute le osservazioni il consulente tecnico d'ufficio dovrà depositare (nell'ultimo termine assegnato dal giudice) la relazione definitiva con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
A quel punto è anche possibile che il giudice, ai sensi dell'art. 196 c.p.c, disponga la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente per gravi motivi.
Il principio del judex peritus peritorum
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Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum": il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche contenute nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, sostituendo ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche.
Ma il giudice non può sottrarsi all'obbligo di motivare le ragioni che lo inducono a discostarsi dalle valutazioni formulate dall'ausiliario.
La CTU e la garanzia del principio del contraddittorio
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Sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, la consulenza tecnica d'ufficio si colloca tra i mezzi di prova solo in senso lato, in quanto non può essere disposta per ovviare a delle carenze probatorie imputabili alle parti stesse o per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire.
Ne discende che questo strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti non può essere utilizzato per esonerare le parti dall'onere della prova gravante su di esse.
La garanzia del principio del contraddittorio è piena anche rispetto a questo mezzo probatorio. Infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha l'obbligo di dare avviso dell'inizio delle operazioni peritali e alle parti è accordata la facoltà di parteciparvi e di nominare propri consulenti.
Le parti ed i loro consulenti tecnici possono presenziare fisicamente alle operazioni, fare richieste, presentare contestazioni ed osservazioni, delle quali dovrà tenere conto sia il consulente tecnico, sia il giudicante nell'assumere e motivare la decisione.
Data: 01/02/2024 07:00:00Autore: Giovanna Molteni