Inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
- Inammissibilità dell'appello: l'art. 342 c.p.c.
- Discussione orale art. 350 bis c.p.c.
- Eliminato il filtro in appello
Inammissibilità dell'appello: l'art. 342 c.p.c.
L'appello civile può risultare inammissibile per una serie variegata di ragioni, contemplate in diverse norme del codice di rito.
Tra le norme suddette rientra anche l'inammissibilità collegata alla mancata indicazione degli elementi richiesti dall'articolo 342 del codice di procedura civile, modificato dalla riforma Cartabia.
Questa norma, dopo aver chiarito che l'appello va proposto con citazione che deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 163 c.p.c. e che deve essere motivato, precisa che “per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico” gli elementi che si vanno di seguito a specificare.
Il capo della decisione impugnato
Nel redigere l'appello, l'appellante deve indicare, per ciascuno dei motivi, il singolo capo della sentenza di primo grado che intende impugnare. Questo per evitare trascrizioni inutili delle parti del provvedimento che si intende impugnare, come richiesto dalla normativa previgente.
Le censure alla ricostruzione dei fatti
L’appellante deve poi specificare le censure, ossia le contestazioni che intende sollevare alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.
Le violazioni di legge
L'appello infine, afficnhé possa dirsi ammissibile, deve indicare le circostanze da cui deriva la lamentata violazione della legge e la precisazione della sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come riporta la relazione al decreto attuativo della riforma n. 149/2022, la norma riformulata dalla riforma Cartabia regala concretezza al criterio di delega che chiedeva di prevedere negli atti introduttivi dell’appello, le indicazioni previste a pena di inammissibilità, ma in modo chiaro, sintetico e specifico, scongiurando tuttavia un’interpretazione eccessivamente rigida della norma in grado di condurre alla redazione di “progetti alternativi di sentenza”.
Discussione orale art. 350 c.p.c.
Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, ossia la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, la norma a cui fare riferimento è il riformulato art. 348 bis c.p.c. In base al nuovo testo dell’articolo, quando il giudice percepisce che l’appello è inammissibile dispone la discussione orale della causa in base alla previsione del nuovo articolo 350 bis c.p.c.
L’art. 350 bis c.p.c però al primo comma rinvia a sua volta all’art. 281 sexies c.p.c, che disciplina la decisione del Tribunale in composizione monocratica dopo la trattazione orale della causa.
Nello specifico quindi se in sede di appello l’autorità giudiziaria dovesse ravvisare l’inammissibilità dell’atto di appello, per motivi di celerità, procede con la discussione orale, che si può tenere nella stessa udienza o in una successiva (in presenza di un’istanza di parte).
La sentenza viene pronunciata una volta conclusa la discussione, dando lettura del dispositivo ed esponendo in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La stessa deve intendersi pubblicata con la firma del verbale che la contiene da parte del giudice ed è depositata immediatamente in cancelleria.
Eliminato il filtro in appello
Prima della riforma Cartabia, che ha apportato le modifiche sopra analizzate, gli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c prevedevano il filtro in appello. In sostanza quando il giudice rilevava una ragionevole probabilità di non accoglimento della domanda in appello ne rilevava l’inammissibilità con ordinanza.
Con il decreto legislativo n. 149/2022, che ha attuato la riforma, l’articolo 348 bis c.p.c è stato riscritto. In base alla nuova regola, quando il giudice rileva l’inammissibilità dell’appello, non si limita a dichiararlo con ordinanza, ma dispone che la causa venga discussa in base alle regole contenute nell’articolo 350 bis c.p.c, che rinvia al suddetto e analizzato art. 281 sexies c.p.c.
Data: 23/02/2024 08:00:00Autore: Valeria Zeppilli