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Matrimonio concordatario

Cos'è il matrimonio concordatario e quali sono gli adempimenti procedurali affinché il matrimonio canonico acquisti efficacia giuridica nell'ordinamento italiano


Cos'è il matrimonio concordatario

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Per effetto delle disposizioni contenute nell'Accordo stipulato nel 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e ratificato dal Parlamento italiano con la Legge numero 21 del 25 marzo 1985, a modifica delle precedenti intese bilaterali in materia matrimoniale di cui al Concordato Lateranense del 1929, il matrimonio canonico acquista piena efficacia giuridica di fronte allo Stato, tramite la sua trascrizione nei registri dello stato civile.

Il matrimonio concordatario è pertanto il matrimonio che, pur essendo celebrato innanzi al Ministro di culto cattolico, sortisce effetti civili e non solo religiosi.

Prima dell'entrata in vigore della disciplina concordataria, per chi avesse voluto un matrimonio produttivo di effetti per lo Stato e per la Chiesa, si rendevano necessarie due distinte celebrazioni matrimoniali, l'una in forma civile e l'altra in forma religiosa.

Matrimonio concordatario: la procedura

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Affinché il matrimonio canonico acquisti efficacia giuridica nell'ordinamento italiano devono essere rispettati degli adempimenti procedurali.

Innanzitutto, la celebrazione del matrimonio concordatario deve essere preceduta dalle pubblicazioni con affissione oltre che alle porte della chiesa parrocchiale, anche alla porta della casa comunale di un avviso recante tutte le informazioni necessarie per l'individuazione gli sposi.

Trascorsi i termini di legge e sempre che non siano state notificate opposizioni, l'ufficiale di stato civile rilascia un certificato dove si dichiara che non esistono cause ostative.

La celebrazione non può prescindere dalla lettura, da parte del sacerdote e al termine del rito nuziale, degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile relativi ai diritti e doveri derivanti dal matrimonio. Infine, spetta al celebrante la compilazione dell'atto di matrimonio in doppio originale, trasmettendone uno, entro 5 giorni, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, affinché provveda, nelle successive 24 ore, alla trascrizione nei registri degli atti di matrimonio.

La trascrizione ha efficacia costitutiva degli effetti civili del matrimonio religioso.

Ipotesi di intrascrivibilità del matrimonio concordatario

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La disciplina concordataria individua talune ipotesi di intrascrivibilità. La trascrizione non può avere luogo quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione e quando sussiste un impedimento che la legge civile considera inderogabile. Tale impedimento riguarda coloro che siano stati destinatari di un provvedimento di interdizione per infermità di mente, coloro che siano vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili e coloro che abbiano un impedimento derivante da delitto o da affinità in linea retta. Pur non essendo espressamente richiamati dal vigente Accordo di revisione concordataria, devono ritenersi preclusivi della trascrizione del matrimonio canonico anche la consanguineità in linea retta e nel secondo grado della linea collaterale, nonché l'impedimento derivante dall'adozione e dall'affiliazione.

Nullità del matrimonio concordatario

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Il matrimonio concordatario è nullo in presenza di vizi del consenso ovvero di cause ostative preesistenti o contestuali al momento del consenso.

È il caso dell'insussistenza in capo ad uno dei coniugi della volontà di attuare alcune delle finalità essenziali del matrimonio cristiano, della violenza fisica, della simulazione e della riserva mentale.

Il giudizio canonico di primo grado deve essere instaurato avanti al Tribunale competente, che è quello del luogo ove i coniugi risiedono o hanno il domicilio.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, può essere proposto appello.

Il giudice d'appello si pronuncia sulla necessità di una ulteriore istruzione della causa oppure conferma la sentenza impugnata.

Affinché produca effetti nell'ordinamento civile, la sentenza di nullità necessita del decreto di esecutività da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e deve essere delibata dalla Corte d'Appello competente.

Data: 11/10/2022 08:00:00
Autore: Giovanna Molteni