Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Quando gli eredi non devono pagare i debiti?

Gli eredi devono farsi carico dei debiti del defunto in ragione della propria quota successoria. Esistono, tuttavia, numerose eccezioni al principio generale e metodi per tutelarsi


Dott.ssa Debora Senesi - Quando una persona cara, purtroppo, ci lascia, i suoi rapporti giuridici non si estinguono con essa, ma si trasmettono per via successoria. Tutti coloro che assumono la qualità di erede, infatti, subentrano nel patrimonio del defunto, e ne diventano titolari, secondo le regole poste dalla legge. I successori, dunque, si trovano nella stessa posizione giuridica del defunto, e ne acquisiscono beni e diritti. Se da una parte, generalmente, si pensa al concetto di eredità solo dal punto di vista dei vantaggi, non bisogna però tralasciare che essa potrebbe celare brutte sorprese. Gli eredi, infatti, acquisendo l'intero patrimonio del loro famigliare, devono farsi carico anche dei suoi rapporti passivi, ossia delle obbligazioni e dei debiti contratti e non ancora adempiuti. Se poi i debiti, compresi quelli pecuniari, risultano essere ingenti, è facile immaginare che possano insorgere spiacevoli litigi e controversie tra gli stessi eredi, i quali, probabilmente, cercheranno, ciascuno per proprio conto, di evitare i pagamenti o di addossare l'esborso su qualcun altro.

E se i bisticci, purtroppo, nascono già quando si tratta di crediti (divisioni di beni immobili o passaggi di denaro), per i debiti la situazione si fa ancora più rovente. Ma cosa dice la legge a proposito della divisione dei debiti? Come evitare discussioni e continuare a vivere in armonia? É possibile non pagare? Vediamolo insieme.

Debiti esclusi dall'eredità

Per prima cosa dobbiamo sottolineare come non tutti i debiti, così come pure non tutti i crediti, cadono in successione, in quanto si estinguono con la morte del soggetto a cui essi si riferiscono. Non vi rientrano, infatti, tutte le obbligazioni di carattere strettamente personale, ossia quelle prestazioni che, come caratteristica, devono necessariamente essere adempiute da un determinato soggetto. Ad esempio non è indifferente che un quadro venga dipinto da un affermato pittore o da una persona che non ha alcuna capacità in tale arte.

Sono parimenti escluse, per disposizione legislativa, [1] le sanzioni amministrative contemplate nella materia tributaria, intrasmissibili agli eredi.

La divisione dei debiti tra gli eredi

Una volta aperta la successione, dunque, chi diventa erede deve rispondere delle passività contratte dal caro estinto come se fossero le proprie. Ma in che misura avviene la ripartizione? Ce lo dice la legge [2], secondo cui la divisione dei debiti e dei pesi ereditari deve avvenire in proporzione alle quote ereditarie, ossia in ragione del collegamento formatosi tra erede e parte del patrimonio spettante. Se, ad esempio, il defunto ha un unico erede universale, sarà solo lui obbligato nei confronti di terzi; se invece un soggetto lascia il coniuge ed un figlio, ognuno di essi, ereditando il 50% del patrimonio, dovrà rispondere nella misura della metà dei debiti e dei pesi ereditari.

Per debiti si intendono prestazioni, pecuniarie e non, a carico di un soggetto, quali la consegna di una cosa o il pagamento di una somma di denaro; sono invece pesi ereditari tutti quei debiti che nascono in dipendenza della successione, quali spese funerarie, di divisione, di inventario, spese giudiziarie ecc.

Debiti nei confronti di terzi

La norma della responsabilità proporzionale alla propria quota si riferisce sia ai rapporti tra gli stessi eredi (vedi le appena citate spese funerarie), sia ai rapporti con i terzi. Ciò significa che il creditore del defunto che voglia veder soddisfatta la propria pretesa non potrà richiedere ad uno solo dei coeredi l'intera cifra vantata, se questa è superiore alla singola quota, proprio perché l'erede destinatario della pretesa è obbligato al pagamento solo in via parziale, in relazione alla porzione di patrimonio ereditato.

E' dunque esclusa la solidarietà passiva, ed il creditore dovrà bussare a più porte, presentandosi con le carte in mano davanti a ciascun singolo erede, fino all'ottenimento dell'intera cifra. In ogni caso, qualora il coerede decidesse di pagare per l'intero, egli avrà comunque diritto, nei confronti degli altri obbligati, alla ripetizione, cioè alla restituzione di quanto versato al loro posto [3].

Tuttavia si precisa che, se il valore dei beni ereditati è inferiore ai debiti, gli eredi devono pagare la differenza con i propri beni personali, se non abbiano ottenuto l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario.

Eccezioni

É possibile che le norme generali appena descritte non si applichino, avendo la legge previsto alcune eccezioni e deroghe in caso di testamento o di bene gravato da ipoteca. Esse possono aversi se:

· il testatore ha dichiarato nel testamento la solidarietà passiva;

· il testatore ha incaricato alla prestazione uno specifico erede;

· si tratta di obbligazione indivisibile;

· i crediti sono garantiti da ipoteca, che è indivisibile.

Le prime due sono ipotesi realizzabili per volontà espressa nel testamento, quando si siano indicate modalità specifiche di adempimento: o tutti rispondono per l'intero (fatta sempre salva la ripetizione) o risponde solo un soggetto determinato. Le altre due, invece, elencano casi di non frazionabilità del debito, per la natura stessa della sua tipologia.

Rinuncia all'eredità

Se i debiti sono consistenti e superano i vantaggi ottenibili, è comunque possibile dichiarare la rinuncia all'eredità, evitando così fin dall'origine il problema dei pagamenti. Con la rinuncia il chiamato all'eredità decide di non accettarla e pertanto non diventa erede, con la conseguenza che da una parte non riceverà nulla, ma dall'altra non dovrà neppure pagare alcun debito. Essa vale per l'intero patrimonio ereditario, e non può essere sottoposta a condizioni né a termini.

La procedura prevede una dichiarazione da presentare personalmente, se si è maggiorenni e capaci di agire, unitamente alla documentazione necessaria, davanti ad un notaio o al cancelliere addetto del Tribunale del circondario del luogo dove si è aperta la successione, cioè nell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte [4]. La dichiarazione va poi inserita nel Registro delle successioni, tenuto dallo stesso Tribunale. Se non è seguita la forma prevista la rinuncia è nulla, e il rinunciante è da considerarsi ancora chiamato all'eredità.

La dichiarazione va effettuata, se si è già in possesso dei beni, entro tre mesi dal decesso, oppure, se non si è in possesso dei beni, entro 10 anni. E' comunque buona norma dichiarare la propria rinuncia prima della presentazione della successione o prima della divisione dell'eredità. Il rinunciante può sempre revocare la dichiarazione e decidere di accettare l'eredità fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione [5]. Sul punto pare opportuno precisare che chiunque vi abbia interesse, come ad es. i creditori, può chiedere al giudice di fissare un termine ai chiamati all'eredità, entro il quale dichiarino se accettare o rinunziare; in mancanza di dichiarazione, l'eredità s'intende rinunziata. [6].

Bisogna però considerare che al rinunciante succedono, per rappresentazione, i propri eredi che, subentrando, diventano a loro volta chiamati all'eredità. A costoro passa dunque il testimone implicante la scelta tra le due opzioni: accettare l'eredità o rinunciarvi. Se tra i chiamati all'eredità, direttamente o per rappresentazione, vi sia un soggetto debole, come un minorenne, occorre ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare.

Accettazione con beneficio di inventario

Un'altra scappatoia, che si colloca a metà strada tra l'accettazione e la rinuncia, consiste nell'accettazione di eredità con beneficio di inventario. Questo istituto permette l'acquisto dello status di erede con il vantaggio di evitare la confusione tra i patrimoni del defunto e del discendente. Così crediti e debiti verranno acquisiti, ma con l'opportunità di adempiere questi ultimi solo nella misura dell'attivo ricevuto. L'erede dunque sarà tenuto al pagamento solo della cifra saldabile con le sostanze ereditate, senza che il suo patrimonio personale venga intaccato. [7]

Tale tipo di accettazione in alcuni casi è obbligatorio, e previsto a tutela di soggetti più deboli, quali minori, minori emancipati, inabilitati, interdetti, fondazioni, persone giuridiche, associazioni ed enti non riconosciuti. I soggetti responsabili (genitori, tutori, curatori, rappresentanti) dovranno chiedere il consenso al giudice tutelare e, se ottenuto, potranno presentare l'accettazione, con le normali modalità.

Come per la rinuncia, è necessario presentare una dichiarazione davanti ad un notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione, che è un atto pubblico, andrà poi inserita nel Registro delle successioni e trascritta presso l'Ufficio dei beni immobili.

Tappa fondamentale, inoltre, volta ad avere un quadro chiaro sulla situazione patrimoniale, è la compilazione dell'inventario: un documento contenente l'elenco di tutti i beni e di tutte le obbligazioni del defunto, redatto dal notaio o dal cancelliere prima o dopo la dichiarazione. Esso va compilato entro tre mesi dalla conoscenza di essere divenuto erede o dalla data di apertura della successione. Si hanno poi quaranta giorni per presentare la dichiarazione di accettazione. Se non si è in possesso dei beni, invece, ci sono dieci anni per rendere la dichiarazione, mentre rimangono invariati i termini di tre mesi dalla predetta dichiarazione per completare l'inventario e di quaranta giorni per l'accettazione (se resa dopo la conclusione dell'inventario). Tutti i requisiti sono stabiliti a pena di nullità.

Terminata la procedura, l'erede diventa amministratore del patrimonio del defunto, che andrà gestito anche nell'interesse dei legatari e dei creditori, a cui deve rendere conto e verso i quali è responsabile per colpa grave. Una volta esaurite le obbligazioni, l'eventuale residuo attivo potrà essere utilizzato nel modo ritenuto più opportuno.

Sono però previste varie ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario, ad esempio quando si vendono beni dell'eredità senza autorizzazione, per omissioni o infedeltà nell'inventario e per altri comportamenti illegittimi previsti dalla legge [8].

Consigli pratici

Come abbiamo visto, la legge ha predisposto diversi istituti in materia, lasciando gli eredi, nella maggior parte dei casi, liberi di scegliere le modalità più convenienti, modalità che si possono riassumere in accettazione dell'eredità, rinuncia ed accettazione con beneficio di inventario.

Si consiglia pertanto, in via generale e salvo peculiarità di ipotesi specifiche, nel caso di patrimoni in cui l'attivo supera di gran lunga il passivo, di optare per l'accettazione, ferme restando le tutele sulla distribuzione dei debiti. Si preferisca l'accettazione con beneficio d'inventario quando l'attivo e il passivo si equivalgono, o comunque quando non vi sia eccessiva disparità. Se invece i debiti o le obbligazioni sono di un certo peso, tali da oltrepassare il limite dei benefici patrimoniali ottenibili, non rimane che procedere alla rinuncia all'eredità, che andrà esperita con dichiarazione dal chiamato all'eredità e dai suoi successori.

Leggi anche la guida completa sulle successioni

Dott.ssa Debora Senesi

Foro di Ascoli Piceno

Presso Studio Legale Senesi

Via Tornasacco, 12 - 63100 Ascoli Piceno

Tel. 0736.255587

Fax 0736.498320

Cell. 3339988534

e-mail: deborasenesi19@gmail.com

Siti web: facebook.com/studiolegalesenesi

Note

1. Art 8 Dlvo 472/1997

2. Art. 752 cod. civ.

3. Art 754 cod. civ.

4. Art. 529 cod. civ.

5. Art. 480 cod. civ.

6. Art. 481 cod. civ.

7. Art. 490 cod. civ.

8. Art. 505 cod. civ.

Data: 18/01/2018 18:40:00
Autore: VV AA