Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunitŕ o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Conclusioni scritte della parte civile: guida con fac-simile

L'atto conclusivo della parte civile con cui vengono specificate le richieste risarcitorie e fac-simile per la redazione


di Giovanna Molteni - Le conclusioni scritte della parte civile sono le richieste che la parte danneggiata dal reato (e che si è formalmente costituita parte civile) formula per iscritto al magistrato.

Conclusioni scritte della parte civile: cosa sono e cosa devono contenere

Esse devono contenere l'indicazione esatta delle richieste: le ragioni alla base della domanda di risarcimento del danno e l'ammontare esatto di quest'ultimo.

Alle conclusioni della parte civile viene allegata anche la nota spese sulla cui base l'avvocato chiede la liquidazione del proprio compenso.

A determinate condizioni la parte civile può anche chiedere il riconoscimento di una provvisionale (si veda: la condanna provvisionale nel processo penale).

Le disposizioni di cui all'art. 523 del codice di procedura penale

L'articolo 523 del Codice di procedura penale disciplina la discussione finale nel processo penale.

Il primo comma dispone che "Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis".

E' invece il secondo comma a occuparsi delle conclusioni scritte: "La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare".

La richiesta di condanna al risarcimento del danno può essere fatta anche nei confronti del responsabile civile.

Quando si presentano le conclusioni scritte

Le conclusioni scritte sono presentate dalla parte civile non appena terminato il proprio intervento nella discussione finale.

Solo la parte civile è onerata della presentazione di conclusioni scritte, recanti l'esplicitazione delle richieste di risarcimento del danno e la determinazione del suo ammontare.

Il contenuto delle conclusioni scritte della parte civile

Le conclusioni della parte civile contengono le ragioni alla base della richiesta di risarcimento, la determinazione dell'ammontare dei danni, l'eventuale provvisionale e la nota spese. In sostanza, il difensore della parte civile chiede la condanna dell'imputato per il reato ascritto, il risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e la refusione delle spese processuali. Le conclusioni contengono la quantificazione del danno ed unitamente ad esse il difensore provvede al deposito della nota spese. Secondo una consolidata giurisprudenza, l'omessa determinazione, nelle conclusioni scritte, dell'ammontare dei danni non comporta alcuna nullità, potendo il giudice decretare la condanna generica al risarcimento del danno.

L'omessa presentazione delle conclusioni scritte

La mancata presentazione delle conclusioni scritte implica la revoca tacita della costituzione di parte civile. Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, c.p.p., la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. Con la sentenza numero 44906 del 2013, la Corte di Cassazione ha precisato che non costituisce una manifestazione tacita o presunta di revoca la mancata presentazione delle conclusioni, laddove queste siano state rassegnate in una precedente fase o in un precedente grado del giudizio. Ne consegue che le conclusioni rassegnate dalla stessa parte nel corso del giudizio restano "valide, in quanto tali, in ogni stato e grado del processo".

Ecco la formula per la redazione delle conclusioni scritte della parte civile

Data: 17/01/2018 18:00:00
Autore: Giovanna Molteni