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Pignoramento mobiliare

La disciplina generale, la tipologia e la nullità dell'atto di pignoramento mobiliare secondo dottrina e giurisprudenza


Pignoramento mobiliare: cos'è

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L'atto di pignoramento, secondo l'art. 491 c.p.c., è la prima formalità con cui ha inizio l'esecuzione forzata. Il successivo art. 492 c.p.c. definisce e descrive i requisiti formali dell'atto di pignoramento in generale poiché l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore è requisito costante di tutti i tipi di pignoramento a cui aggiungere il requisito variabile, che:

Per comprendere la disciplina dell'atto di pignoramento mobiliare nella sua completezza è quindi necessario analizzare il contenuto degli artt. 492, 518, 521 bis e 543 c.p.c.

Vai al fac-simile di Verbale di pignoramento mobiliare

Atto di pignoramento: la disciplina dell'art. 492 c.p.c.

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Ai sensi dell'art. 492 l'atto di pignoramento deve contenere:

Atto di pignoramento mobiliare presso il debitore: art. 518 c.p.c.

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Il pignoramento mobiliare è quindi un atto dell'ufficiale giudiziario che viene compiuto su istanza del creditore procedente, previa consegna del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati.

Il pignoramento mobiliare si realizza formalmente con la redazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del processo verbale.

Nel redigere il processo verbale, l'ufficiale deve:

Atto di pignoramento beni mobili registrati: art. 521-bis c.p.c.

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Alle forme previste dall'art. 518 c.p.c, si aggiunge un altro modo per realizzare il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, il cui atto (art. 521 bis c.p.c), da notificare al debitore e da trascrivere successivamente deve contenere:

Atto di pignoramento mobiliare presso terzi: art. 543 c.p.c.

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L'atto di pignoramento presso terzi, da notificare al debitore e al terzo deve:

Nullità atto di pignoramento: le opinioni di dottrina e giurisprudenza

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Secondo una parte della dottrina, l'assenza dell'ingiunzione di cui all'art 492 c.p.c., considerata elemento essenziale dell'atto di pignoramento, rende l'atto di pignoramento nullo.
Secondo altra parte invece, poiché l'ingiunzione è una pura solennità, il pignoramento è nullo, solo in assenza dell'elemento caratterizzante, che nel caso del pignoramento mobiliare presso il debitore è rappresentato dal verbale. Questo perché è dalla data di redazione del verbale che iniziano a decorrere gli effetti sostanziali e processuali del vincolo.
Per quanto riguarda invece il pignoramento mobiliare presso terzi, secondo giurisprudenza consolidata, l'inosservanza del termine di cui all'art 501 c.p.c (10 giorni dal pignoramento per proporre l'istanza di vendita o di assegnazione) non provoca la nullità dell'atto, poiché non ci sono impedimenti a che il terzo renda la dichiarazione di cui all'art. 547 nel giudizio di accertamento.

La Cassazione, inoltre, con la sentenza n. 6835/2015 ha statuito che: "in tema di espropriazione forzata, è soltanto irregolare, non affetto da inesistenza né da nullità, l'atto di pignoramento presso terzi che contenga l'intimazione al terzo pignorato di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, pur se questa appaia come proveniente dall'ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare il pignoramento, piuttosto che dal creditore pignorante, che è invece il soggetto tenuto all'incombente ai sensi dell'art. 543, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ.".

Merita infine di essere menzionata l'ordinanza della Cassazione Civile n. 2110/2014 che, pronunciatasi in materia di espropriazione immobiliare, ha enunciato un importante principio generale secondo cui:"Invero, avuto riguardo alla struttura complessa dell'atto di pignoramento di cui all'art. 555 cod. proc. civ. (che risponde a logiche della pubblicità immobiliare, ma è in primis atto dell'esecuzione), l'(eventuale) errore contenuto nell'atto di pignoramento circa gli elementi, poi, riprodotti nella nota deve essere valutato, nei confronti del debitore esecutato, in rapporto all'idoneità o meno del pignoramento a raggiungere lo scopo suo proprio di atto iniziale del processo esecutivo, secondo la regola generale delle nullità degli atti processuali".

Vedi anche:

Data: 28/02/2024 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate