Uso dei beni in comproprietà
- Uso dei beni in comproprietà: art. 1102 c.c.
- Uso dei beni in comproprietà: modalità e limiti
- Uso dei beni in comproprietà: le regole della Cassazione
Uso dei beni in comproprietà: art. 1102 c.c.
Uso dei beni in comproprietà: modalità e limiti
Dalla norma, che trova applicazione in materia condominiale (artt. 1117 e segg. c.c.), emerge che due sono i limiti all'uso della cosa comune:
- il divieto di alterare la destinazione della cosa
- il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso
Per "pari uso" non si intende un uso "identico" della cosa. Anzi in genere è ammesso che un soggetto faccia un uso più intenso della cosa comune rispetto ad altri, ciò che conta però è che tutti abbiano potenzialmente il diritto di usare la cosa al pari degli altri.
Ogni comunista oltre a usare la cosa comune, può modificarla, sostenendo i costi necessari per consentire un migliore godimento della cosa. In questo caso però i comunisti, se non chiedono l'eliminazione del miglioramento apportato anche in loro favore, possono acquisirlo purché ne possano usufruire e costituisca innovazione della cosa comune (art. 1108 c.c.), riconoscendo all'autore della modifica il rimborso delle spese sostenute per migliorare la cosa comune.
Infine la norma prevede che un comunista non può estendere il diritto della cosa comune danneggiando gli altri, se non pone in essere atti che risultino idonei a mutare il titolo del suo possesso, che provino inequivocabilmente il nuovo animus possidendi.
Uso dei beni in comproprietà: le regole della Cassazione
Cassazione n. 18548/2022
E' stato precisato in giurisprudenza come l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).Cassazione n. 21906/2021
Cassazione n. 7618/2019
Cassazione n. 10004/2017
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.
Cassazione n. 16260/2017
Qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non possano fare un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (cfr. Cass. Sez. 2, 14/04/2015, n. 7466).
Data: 01/10/2022 14:00:00Autore: Annamaria Villafrate