La prescrizione presuntiva
di Valeria Zeppilli
- Cos'è la prescrizione presuntiva
- Superamento della presunzione
- Durata della prescrizione presuntiva
- Prescrizioni presuntive dei diritti dei lavoratori
- Decorrenza della prescrizione presuntiva
Cos'è la prescrizione presuntiva
La prescrizione presuntiva è un istituto in forza del quale determinati diritti si presumono prescritti una volta che sia decorso un determinato (breve) arco temporale. Non si tratta, quindi, di una vera e propria prescrizione ma di una presunzione di estinzione dei diritti, in quanto tale superabile.
La disciplina della prescrizione presuntiva è dettata dagli articoli 2954 e seguenti del codice civile e interessa le ipotesi in cui un debito viene di norma pagato senza il rilascio della quietanza al debitore e con riferimento alle quali, quindi, dopo un breve arco temporale si presume che il debito stesso sia stato soddisfatto.
Il riferimento va, più nel dettaglio, a diritti patrimoniali di modesta entità che interessano la vita di tutti i giorni e non sono, per tale ragione, contornati da un particolare formalismo. Tra di essi rientrano, ad esempio, la retribuzione dovuta agli insegnanti per le lezioni impartite a mesi, giorni o ore, le somme dovute ai farmacisti come prezzo dei farmaci, le somme dovute agli osti per il vitto e quelle dovute agli albergatori per l'alloggio, le somme dovute ai commercianti al minuto dai consumatori e così via.
Superamento della presunzione
In queste e nelle altre ipotesi per le quali è fissata una prescrizione presuntiva, il legislatore ha previsto che, decorso un breve arco temporale, debba ritenersi che il debitore abbia già pagato quanto dovuto. Tuttavia nulla esclude che non sia così e che il creditore non sia ancora stato soddisfatto, con la conseguenza che quest'ultimo potrà comunque provare la perdurante esistenza del suo diritto, potendo tuttavia ricorrere a tal fine al solo giuramento (a meno che il debitore non ammetta spontaneamente o confessi in giudizio che il diritto non si è estinto).
Ciò vuol dire che se il creditore cita in giudizio il debitore per ottenere il pagamento e quest'ultimo eccepisce che il diritto si è estinto, l'unico strumento per recuperare il proprio credito è quello di far giurare il debitore sull'estinzione del diritto e "sperare" che quest'ultimo ammetta sotto giuramento che il diritto non si è estinto.
Se il debitore invece conferma l'estinzione del diritto, nello specifico procedimento il creditore non potrà fare più nulla, neanche se in un successivo giudizio penale verrà poi dimostrato che il debitore ha giurato il falso.
Va precisato che è anche possibile deferire il giuramento al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali, affinché dichiarino se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Durata della prescrizione presuntiva
Come accennato, la prescrizione presuntiva ha una durata differente a seconda delle ipotesi per le quali essa è prevista, potendo estendersi per sei mesi, un anno o tre anni.
Prescrizione presuntiva di sei mesi
La prescrizione presuntiva di sei mesi è disciplinata dall'articolo 2954 del codice civile, che stabilisce la presunta durata semestrale della prescrizione dei seguenti diritti:
- il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano;
- il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Prescrizione presuntiva di un anno
La prescrizione presuntiva è invece fissata in un anno dall'articolo 2955 del codice civile per le seguenti categorie di diritti:
- il diritto degli insegnanti alla retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
- il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi non superiori al mese;
- il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione ad ottenere il prezzo della pensione e dell'istruzione;
- il diritto degli ufficiali giudiziari al compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
- il diritto dei commercianti ad ottenere il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (ovverosia quello connesso alla compravendita intercorsa tra commercianti al minuto e consumatori);
- il diritto dei farmacisti ad ottenere il prezzo dei medicinali.
Prescrizione presuntiva di tre anni
Della più lunga prescrizione presuntiva, ovverosia di quella triennale, si occupa infine l'articolo 2956 del codice civile, che fissa tale termine affinché si presumano prescritti i seguenti diritti:
- il diritto dei prestatori di lavoro alla retribuzione corrisposta a periodi superiori al mese;
- il diritto dei professionisti al compenso dell'opera prestata e al rimborso delle spese connesse;
- i diritti dei notai inerenti agli atti del loro ministero (tra i quali vanno ricompresi anche quelli relativi al rimborso delle spese affrontate per le formalità pubblicitarie);
- il diritto degli insegnanti alla retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
Prescrizioni presuntive dei diritti dei lavoratori
Come visto, tra i diritti soggetti a prescrizione presuntiva (a seconda dei casi annuale o triennale) rientrano anche quelli dei lavoratori al pagamento della propria retribuzione. A tal proposito va evidenziato che, in conseguenza di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 63/1966, il termine prescrizionale rimane comunque congelato durante il corso del rapporto lavorativo e inizia nuovamente a decorrere solo dal momento in cui tale rapporto cessa, per evitare di penalizzare ulteriormente il lavoratore (parte debole del rapporto) rispetto al datore di lavoro (parte forte del rapporto) costringendolo a scegliere tra l'esercizio del diritto alla retribuzione e il timore di subire delle ripercussioni.
Decorrenza della prescrizione presuntiva
Per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione presuntiva, la regola è che il termine fissato inizi a decorrere dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Il codice civile, all'articolo 2957, prevede tuttavia due eccezioni che riguardano, l'una, gli avvocati e i patrocinatori legali e, l'altra, gli affari non terminati.
Per le competenze dovute ai primi, infatti, il termine della prescrizione presuntiva decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato.
La decorrenza della prescrizione per gli affari non terminati, invece, coincide con l'ultima prestazione.
Vedi anche la guida: La prescrizione dei diritti
Data: 24/01/2018 12:00:00Autore: Valeria Zeppilli