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Omessa revisione auto: quali le conseguenze

Cosa succede se si viene sorpresi a circolare un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione?


di Giovanna Molteni - Effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile ovvero di imprese di autoriparazione individuate ed autorizzate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, le revisioni dei veicoli sono finalizzate ad accertare, da un lato, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e, dall'altro lato, che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti. Più nel dettaglio, attraverso la revisione, si procede all'identificazione del veicolo e si verifica lo stato e l'efficienza dei dispositivi di frenatura, dell'impianto elettrico, dello sterzo, della carrozzeria, degli assi, delle sospensioni, degli pneumatici e degli altri equipaggiamenti.

Auto: le sanzioni per l'omessa revisione

L'articolo 80, comma 14, del Codice della Strada disciplina le conseguenze della mancata revisione. Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 169 a 680 euro. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. In questi casi, l'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.959 a 7.837 euro. All'accertamento di quest'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e in caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Revisione auto: quando e dove?

La revisione cosiddetta periodica deve essere effettuata quattro anni dopo la prima immatricolazione. Successivamente, si dovrà procedere a revisione con cadenza biennale. Tali scadenze riguardano motoveicoli, ciclomotori, autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. La revisione cosiddetta annuale riguarda i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente, le autovetture adibite al servizio taxi o noleggio con conducente, gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici. Si parla, invece, di revisione straordinaria in caso di incidente stradale se l'organo accertatore verifica la presenza di gravi danni che possono compromettere la sicurezza per la circolazione del veicolo ovvero quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento. Per tutti i veicoli, la revisione può essere effettuata presso gli uffici della Motorizzazione Civile. Per i veicoli di massa complessiva minore o uguale a 3.500 kg, vi è la possibilità di rivolgersi anche alle officine di riparazione meccanica autorizzate.

L'esito della revisione auto

Una volta sottoposto il veicolo alla revisione, si prospettano tre possibili scenari. Il veicolo supera il controllo e viene rilasciato un tagliando da apporre sulla carta di circolazione con la dicitura revisione regolare. Quando si riscontrano delle anomalie e i difetti sono eliminabili attraverso adeguati lavori di riparazione, sulla carta di circolazione viene apposta la dicitura ripetere: il veicolo dovrà presentarsi ad una nuova visita entro un mese e potrà continuare a circolare per un mese solo se l'utente ha provveduto a ripristinare la funzionalità del veicolo. Nel caso in cui il veicolo non superi il controllo e i difetti riscontrati appaiono di una gravità tale da fare circolare il veicolo solo fino ad un'officina per la riparazione, la carta di circolazione reca la dicitura sospeso dalla circolazione: il mezzo può circolare esclusivamente in giornata (a una velocità non superiore a 40 km/h) per raggiungere l'officina e il giorno in cui è stata fissata la nuova prova.

Data: 25/01/2018 14:00:00
Autore: Giovanna Molteni