Cassazione: porte spalancate all'annullamento senza rinvio
di Valeria Zeppilli – Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza numero 3464/2018 (qui sotto allegata), sono intervenute a chiarire l'esatta portata della nuova formulazione dell'articolo 620 del codice di procedura penale, che disciplina le ipotesi in cui la Corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio e che è stato di recente riformato dalla legge numero 103/2017.
Annullamento senza rinvio più frequente
Le Sezioni Unite, in sostanza, hanno spalancato le porte all'annullamento senza rinvio, precisando, dopo un attenta e approfondita motivazione, che la Cassazione lo pronuncia ogni qualvolta ritiene il rinvio superfluo e se la causa, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può essere decisa sulla base degli elementi di fatto che sono già stati accertati dal giudice del merito o sulla base delle statuizioni che questi abbia adottato e che rendono superflui ulteriori accertamenti di fatto.
Gli obiettivi del legislatore
Una simile lettura è fondata sulla valorizzazione delle intenzioni del legislatore del 2017 che, andando a toccare l'articolo 620 del codice di procedura penale, ha basato il percorso verso la razionalizzazione, la deflazione e l'efficacia delle impugnazioni anche su tale aspetto, recependo quanto già disposto dall'articolo 384 del codice di procedura civile.
Più responsabilità per i giudici di merito
La nuova interpretazione, nella sostanza, responsabilizza i giudici di merito che, per evitare la "navetta", sono quindi chiamati a motivare le loro decisioni in maniera esauriente e a indicare in maniera puntuale gli elementi posti alla base della posizione assunta in sentenza.
La discrezionalità delle valutazioni che permettono alla Cassazione di procedere all'annullamento senza rinvio, infatti, è comunque vincolata dall'evoluzione del giudizio di merito.
Data: 26/01/2018 11:16:00Autore: Valeria Zeppilli