Cassazione: sì allo stalking di gruppo
di Valeria Zeppilli – Il delitto di atti persecutori, almeno in linea teorica, si può riversare non solo in danno di un'unica persona ma anche in danno di più individui appartenenti a un gruppo (ad esempio gli abitanti di un determinato quartiere). A tal fine, come si legge nella sentenza numero 3271/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), è tuttavia necessario che nei confronti di ciascuna delle persone offese dal reato siano realizzati tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva tipici dello stalking.
Ansia e paura
Gli atti molesti dello stalker, per potersi parlare di stalking di gruppo, devono insomma ingenerare in ciascuna delle vittime, un perdurante e grave stato d'ansia o di paura o un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di una persona legata affettivamente o, infine, una costrizione a modificare le proprie condizioni di vita.
Elemento soggettivo
Non deve poi mancare l'elemento soggettivo del dolo generico, ovverosia la volontà dell'agente di porre in essere le condotte minacciose e moleste con la consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice degli atti persecutori e appena citati.
Esclusione della molestia
La necessità di verificare che i presupposti del reato di stalking sussistano per ognuna delle persone interessate dal comportamento dell'agente è fondamentale per escludere "una generalizzazione, indeterminata, all'indirizzo di una comunità, non meglio specificata, nelle connotazioni singolari".
In assenza dei presupposti dello stalking, infatti, rispetto ad alcuni soggetti si potrebbe rientrare nel campo di operatività di altre e diverse disposizioni penali, come ad esempio di quella che punisce il reato di molestia.
Data: 26/01/2018 19:28:00Autore: Valeria Zeppilli