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La legitimatio ad processum del rappresentante

L'accertamento del difetto del potere rappresentativo processuale può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità


di Valeria Zeppilli – La questione della legitimatio ad processum del rappresentante è una questione dibattuta tra gli interpreti, che, in quanto tale, merita un opportuno approfondimento.

L'art. 77 c.p.c.

La norma dalla quale partire per analizzare tale questione è l'articolo 77 del codice di procedura civile, in forza del quale la possibilità per il procuratore generale e per quello preposto a determinati affari di stare in giudizio per il preponente è subordinata alla circostanza che tale potere sia stato loro conferito espressamente per iscritto. Fanno eccezione solo gli atti urgenti e le misure cautelari.

Rilevabilità d'ufficio del difetto di potere rappresentativo

Di conseguenza, il potere rappresentativo processuale e la conseguente facoltà di nominare difensori e conferire una procura alle liti possono essere riconosciuti solo a chi è investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale. In difetto di tale investitura, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, "è esclusa la legittimatio ad processum del rappresentante e il relativo accertamento – attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale – può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto" (Cass. n. 20408/2016 – qui sotto allegata). Anche in tale sede, vi è la facoltà per il giudice di valutare direttamente gli atti attributivi del potere rappresentativo (Cass. n. 16274/2015).

Inammissibilità del ricorso per Cassazione

Sul punto va aggiunto che se un soggetto/parte formale propone un ricorso per cassazione affermando di essere procuratore speciale della parte sostanziale e, in quanto tale, rilascia un mandato per il giudizio di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 77 del codice di rito se egli non produce anche i documenti che giustificano tale sua qualità né nel ricorso né successivamente. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che in tali casi "la Suprema Corte non è posta in condizione di poter valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per Cassazione" (Cass. n. 3822/2099).

Data: 29/01/2018 15:00:00
Autore: Valeria Zeppilli