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Sovraindebitamento: guida alla legge salva suicidi

Cos’è il sovraindebitamento previsto dalla legge salva suicidi, come ricorrervi e come funziona. Le novità della riforma del fallimento 2020


La legge salva suicidi

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La relativa disciplina è dettata dalla legge numero 3/2012, cd. "legge salva suicidi", che si occupa di trovare una soluzione alle situazioni di sovraindebitamento, tentando di risolvere lo stato di crisi contemperando gli interessi del debitore e del creditore.

Chi può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento

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Il presupposto oggettivo per l'ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento.

Per quanto riguarda invece il presupposto soggettivo per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, l'unico soggetto previsto dalla legge è il consumatore. Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b) il consumatore è "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta."

Gli altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento sono:

Cos'è la crisi da sovraindebitamento

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Si è appena detto che per poter accedere alla procedura introdotta dalla legge numero 3/2012 è necessario che vi sia una crisi da sovraindebitamento.

Ciò vuol dire che il debitore si deve trovare in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti (art. 6).

Ammissibilità e proposta di accordo

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In base a quanto previsto dall'art. 7 della legge 3/2012, il debitore, con l'aiuto di un OCC deve redigere una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, al fine di soddisfare i creditori.

La legge, se da un lato riconosce al debitore una certa libertà sul contenuto, i tempi e le modalità della proposta, dall'altra fissa dei limiti precisi, per tutelare i creditori titolari di crediti particolari o muniti di cause legittime di prelazione.

Il debitore è libero di proporre:

La proposta non è ammissibile se:

Se il patrimonio del debitore non garantisce la realizzazione concreta dell'accordo, soggetti terzi possono venire in suo aiuto conferendo beni, anche in garanzia.

Soggetti abilitati a comporre la crisi da sovraindebitamento

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Il decreto n. 202/2014 ha ridisegnato la figura degli OCC, disponendo che possono costituire Organismi di Composizione della Crisi (OCC) gli enti pubblici in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità:

Funzioni e compiti degli organismi di composizione della crisi

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Gli OCC svolgono funzioni di consulenza legale e finanziaria e rivestono il ruolo di ausiliari del giudice. Essi:

Per il compimento della loro attività essi possono avere accesso, se autorizzati dal giudice, all'anagrafe tributaria, alle centrali rischi, ai sistemi di informazione creditizia e alle banche dati pubbliche come il Pra ed Equitalia.

Essi devono essere iscritti nel registro tenuto dal ministero della Giustizia. Il decreto 202/2014 ne regola la formazione, la cancellazione, la sospensione, i compensi spettanti e ne determina i requisiti professionali.

Il piano del consumatore

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Il consumatore, può proporre, in alternativa alla proposta di accordo di cui all'art. 7, il piano del consumatore, che non richiede l'approvazione dei creditori, ma una mera valutazione di fattibilità da parte del giudice, supportata da una relazione dell'OCC, che deve contenere quanto previsto dall'art. 9, co. 3 bis.

Per omologare il piano del consumatore il Giudice deve limitarsi a verificare che lo stesso sia fattibile, ammissibile, che il debitore sia meritevole e che non abbia compiuto atti per frodare i creditori.

L'art. 12 ter dispone che dalla data dell'omologazione del piano i creditori anteriori ad esso non possono intraprendere o continuare azioni cautelari o esecutive, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore.

Una volta omologato il piano è obbligatorio per tutti i creditori precedenti alla data di pubblicazione del provvedimento di omologa. I beni oggetto del piano non sono attaccabili dai creditori successivi.

Procedura di sovraindebitamento

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La procedura prevista per la proposta di accordo e per il piano del consumatore prevedono che:

L'art. 9, al comma 2 contiene l'elenco dei documenti che devono essere allegati alla proposta di accordo e al piano del consumatore. Entro tre giorni dal deposito della proposta l'OCC competente deve trasmetterlo all'agente di riscossione e agli uffici fiscali. Su richiesta il giudice può concedere 15 giorni, al massimo, per integrare la proposta o presentare altri documenti. Ai sensi dell'art. 11 sono ammesse modifiche alla proposta o al piano fino alla data prevista per il consenso o il dissenso dei debitori.

Ai sensi dell'art 10 della legge 3/2012, depositata la proposta o il piano il giudice deve valutarne l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 e con decreto fissare un'udienza che deve tenersi entro i successivi 60 giorni. Il decreto deve essere comunicato ai creditori almeno 30 giorni prima del termine previsto affinché possano esprimere il loro consenso o dissenso. Il decreto deve altresì stabilire le forme di pubblicità della proposta o del piano, la sua eventuale trascrizione in situazioni particolari e disporre il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, richiedere sequestri e acquisire diritti di prelazione.

Dalla pubblicazione del decreto tutti gli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dal giudice sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori.

Nel momento in cui il giudice viene a conoscenza dai creditori che il debitore ha compiuto atti al fine di frodarli, all'udienza revoca il decreto di ammissione alla procedura, dispone la cancellazione della trascrizione e fa cessare ogni forma di pubblicità.

Esecuzione dell'accordo

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Almeno 10 giorni prima dell'udienza i creditori devono esprimere il consenso o il dissenso all'accordo. La proposta è approvata se il consenso (silenzio assenso) è espresso dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. I creditori privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca possono esprimere il loro consenso solo in presenza di determinate condizioni, il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado e i cessionari dei crediti da meno di un anno prima della proposta non possono pronunciarsi sulla proposta.

Se l'accordo è raggiunto l'organismo di composizione redige una relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori che hanno dieci giorni per contestarla. Decorso questo termine l'OCC invia la relazione al Giudice, le eventuali contestazioni, il testo dell'accordo e l'attestazione di fattibilità.

Una volta risolte le contestazioni il Giudice provvede ad omologare l'accordo e dispone in merito alla sua pubblicità, anche se l'accordo non è ritenuto conveniente da particolari creditori ma a suo giudizio il creditore dissenziente sarà soddisfatto dall'accordo nella stessa misura in cui lo sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio (cram down).

Tra la proposta e l'omologazione non devono intercorrere più di sei mesi. Il reclamo contro il provvedimento che dispone l'omologazione è ammesso innanzi al Tribunale, che decide in camera di consiglio, senza il giudice che ha omologato la proposta.

L'accordo omologato è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del deposito della proposta. I creditori successivi non possono agire esecutivamente su beni oggetto della proposta.

L'adempimento dell'accordo è eseguito sotto la vigilanza dell'OCC che ne verifica la correttezza. Il giudice ha la possibilità di nominare un liquidatore, se previsto dal piano o se vi sono beni pignorati e quando autorizza lo svincolo delle somme, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il co. 4 art. 13 contiene la regola e l'eccezione della preducibilità dei crediti sorti nel corso dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Revoca e risoluzione dell'accordo

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L'accordo viene revocato d'ufficio dal Giudice se:

La revoca del piano del consumatore può essere richiesta anche dal creditore quando:

Il ricorso può essere presentato entro 6 mesi dalla data della scoperta e comunque entro un anno dalla scadenza stabilita per l'ultimo adempimento.

L'accordo cessa di avere effetti anche quando:

I creditori possono chiedere la risoluzione dell'accordo, ai sensi dell'art 14 della legge 3/2012 se:

La risoluzione può essere proposta entro 6 mesi dalla scoperta o entro un anno dalla data dell'ultimo adempimento.

Riforma fallimento: le novità sul sovraindebitamento

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Il decreto legislativo n. 14/2019, di riforma del codice fallimentare, si occupa anche di sovraindebitamento, al quale dedica gli articoli 65 e 66.

Tra le novità, si segnala la possibilità, per i membri della stessa famiglia, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Tuttavia, le masse attive e passive rimangono distinte.

Se, invece, sono presentate più richieste, il giudice competente (che è quello adito per primo) adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento.

Data: 18/02/2020 19:00:00
Autore: Annamaria Villafrate