Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Separazione: niente addebito per la doppia vita sessuale del marito

Se la condotta trasgressiva dell'uomo non è stata la causa dell'intollerabilità della convivenza non è possibile addebitargli la frattura del legame coniugale


di Valeria Zeppilli – La doppia vita sessuale del marito non basta per l'addebito della separazione, se il comportamento trasgressivo dell'uomo non è alla base della frattura del legame coniugale. Ed è così che il Tribunale di Larino, con la sentenza numero 398/2017 qui sotto allegata, ha respinto la domanda di addebito presentata da una moglie dopo aver scoperto file hard e compromettenti sul personal computer del marito.

Rapporto di causalità

Nonostante la scoperta sconvolgente fatta dalla donna, per il Tribunale non può non tenersi conto del fatto che il consolidato orientamento della Corte di cassazione impone al giudice di merito di accertare se il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi debba essere considerato come la causa della rottura del rapporto coniugale e, quindi, se tale comportamento si ponga in rapporto di causalità con il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.

Infatti, non può essere decretato l'addebito in capo a chi abbia posto in essere una violazione dei doveri gravanti sui coniugi in forza dell'articolo 143 del codice civile dopo che la crisi del vincolo coniugale era già maturata o per effetto della stessa.

L'indagine sull'intollerabilità della convivenza

A tale proposito, per i giudici, non si può dimenticare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza non può concentrarsi sulla condotta di uno solo dei coniugi, prescindendo dal raffronto con la condotta dell'altro. Infatti la verifica della crisi matrimoniale necessita imprescindibilmente della comparazione tra i comportamenti tenuti dalla moglie e quelli tenuti dal marito, sulla base di una valutazione globale dei rapporti tra i due e del loro reciproco interferire.


Data: 01/02/2018 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli