Multe: come funzionano le notifiche via Pec
L'indirizzo Pec andrà comunicato dal trasgressore in caso di contestazione immediata, altrimenti gli agenti accertatori potranno ricercarlo negli appositi elenchi
di Lucia Izzo - Partirà da febbraio la "caccia" alle PEC per le notifiche delle multe: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 16 gennaio, del decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017, è diventata infatti operativa la modifica che impone la notifica delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada prioritariamente in via telematica tramite posta elettronica certificata.
Ciò significa che d'ora in avanti agli organi accertatori sarà imposta la notifica via PEC, ma sono in molti che ancora si chiedono come opererà tale innovazione in concreto, ovvero come si giungerà a notificare via mail l'atto amministrativo quale sanzione per violazione del codice della strada.
Multe via PEC: come funziona?
Se l'agente contesta immediatamente la violazione stradale, al trasgressore sarà chiesto di comunicare direttamente l'eventuale "valido indirizzo PEC" o il domicilio digitale (ai sensi del C.a.d.) a cui notificare la sanzione.
In caso di risposta positiva, l'indirizzo di posta elettronica certificata da quel momento rappresenterà l'indirizzo digitale del trasgressore.
Se, invece, il multato rifiuti di fornire la propria PEC, assuma di non averla, oppure ove la contestazione avvenga in modalità differita, gli organi accertatori avranno l'obbligo ricercare l'indirizzo nei pubblici elenchi Ini-Pec ovvero in ogni altro registro che contenga i domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.
Tuttavia, la consultazione di tutti questi elenchi potrà essere addebitata al trasgressore tramite l'aumento delle spese di accertamento. Ove non risultasse alcuna PEC, come è probabile accadrà nella maggior parte dei casi, si seguiranno le regole attuali in materia di notifica.
Tuttavia, in caso si proceda alla notifica cartacea, tutti gli oneri e i relativi costi verranno posti a carico del destinatario della sanzione
A chi arriva la notifica via PEC della multa?
La notificazione del verbale che contesta l'infrazione al Codice della Strada arriverà via PEC a colui che ha commesso la violazione se, al momento del fermo e dell'accertamento, questi abbia fornito all'Autorità un valido indirizzo di PEC o domicilio digitale.
Tuttavia, la multa potrebbe essere notificata anche al proprietario del veicolo, nonostante questi non fosse fisicamente presente al momento dell'infrazione: trattandosi di soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione, la sanzione gli verrà notificata qualora abbia domicilio digitale o sia fornito il suo indirizzo PEC all'organo di polizia procedente.
Il verbale di contestazione via PEC
La comunicazione via posta elettronica certificata conterrà la dicitura obbligatoria di "Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada" e, in allegato al messaggio, saranno disponibili una serie di documenti ulteriori.
In primis, la relazione di notificazione sarà contenuta in un documento informatico separato e digitalmente sottoscritto e dovrà indicare:
- la denominazione e l'indirizzo esatto dell'amministrazione e della sua articolazione periferica che si sono occupati della spedizione dell'atto;
- il nome del responsabile del procedimento di notificazione o, se diverso, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato;
- l'indirizzo e il numero di telefono presso il quale si potrà esercitare il diritto di acedere al proprio fascicolo;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto, ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario.
Ancora, in allegato saranno disponibili:
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l'originale è formato su supporto analogico, ovvero un duplicato o copia informatica del documento informatico del verbale di contestazione, con attestazione di conformità all'originale e sottoscritta con firma digitale;
- ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, i file e gli allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi utilizzando formati aperti, standard e documentati.
Perfezionamento notifica via PEC
I tempi per la notifica resteranno invariati, quindi quelli già previsti dal codice della strada. La notifica si riterrà spedita nel momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione, mentre si riterrà notificata quando sarà generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio Pec.
L'Autorità conserverà, dunque, i documenti che provano la notificazione, sia quello elettronico che certifica l'invio della mail, sia quello circa l'avvenuta consegna, i quali verranno generati in automatico e indipendentemente dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall'interessato.
La procedura si riterrà, dunque, eseguita da tale momento e l'atto notificato e conoscibile dal trasgressore il quale non potrà giustificarsi affermando di nona ver letto le proprie email e non averla ricevuta.
Se l'invio via PEC non va a buon fine per colpa del destinatario (ad es. casella piena), il verbale di contestazione e l'avviso di mancata notifica verranno stampati e la multa sarà notificata in maniera cartacea, con l'addebito dei costi di notificazione a carico del trasgressore.
Data: 31/01/2018 14:00:00Autore: Lucia Izzo