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Molestie sessuali sul lavoro: vietato licenziare chi denuncia

Molestie, ricatti o violenze denunciate sul luogo di lavoro. Ogni misura ritorsiva è nulla e scatta il diritto alla reintegra. Guida alle nuove norme in vigore dal 1 gennaio 2018


di Marina Crisafi - Chi denuncia molestie, violenze, ricatti e conseguenti discriminazioni sul lavoro non potrà essere licenziato, né demansionato o trasferito. Si tratta di una delle nuove forme di tutela per chi agisce in giudizio per "molestie o molestie sessuali sul luogo di lavoro", resa possibile dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018.

Molestie sul lavoro: tutelato chi denuncia

La legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017) ha modificato infatti il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006) e in particolare l'art. 26, prevedendo che la lavoratrice o il lavoratore che agisca in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale, poste in essere in violazione dei divieti di legge, "non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa".

Molestie sul lavoro: licenziamento nullo

Per cui, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Altresì nulli sono il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.

Niente tutela in caso di calunnia o diffamazione

Le tutele suddette, tuttavia, non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

Obblighi per i datori di lavoro

La legge prevede, in ogni caso, l'obbligo per i datori di lavoro, ex art. 2087 c.c., di "assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune, al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

D'altronde, imprese, sindacati, datori di lavoro, così come lavoratori e lavoratrici, prevede la legge, "devono assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza".

Data: 02/02/2018 09:00:00
Autore: Marina Crisafi