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Avvocati: entro febbraio prima rata contributi alla Cassa ma senza integrativo

Sul sito di Cassa Forense l'informativa sulle modalità di riscossione dei contributi minimi 2018 e le domande di esonero. Sospeso per ora il contributo integrativo minimo


di Marina Crisafi – Avvocati alla cassa, entro il 28 febbraio, con la prima rata dei contributi minimi 2018. A ricordarlo è la Cassa Forense, con l'informativa, pubblicata sul proprio sito, sulle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2018 e le domande di esonero per chi ne ha diritto.

Nel documento viene ricordato che il contributo minimo integrativo al momento non è conteggiato, nell'attesa dell'approvazione da parte dei ministeri vigilanti, della delibera che abroga la misura per gli anni 2018-2022.

Viene ricordato altresì che i contributi minimi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla Cassa, sono riscossi tramite Mav, bancario e/o postale e, in via straordinaria, per il 2018, con le seguenti modalità:

Avvocati: contributo minimo soggettivo, prima rata a febbraio

Il contributo minimo soggettivo obbligatorio per il 2018, stabilito sulla base dell'effettivo status previdenziale di ogni iscritto, automaticamente determinato dalla Cassa, ricorda l'ente, sarà riscosso in quattro rate, con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno (2 luglio) e 30 settembre (1 ottobre).

La misura della contribuzione minima soggettiva obbligatoria per l'anno 2018 è così costituita:

- contributo minimo soggettivo intero € 2.815,00

- con riduzione del 50% € 1.407,50

- con riduzione dell'ulteriore 50% € 703,75

Le riduzioni, rammenta la Cassa, riguardano i casi previsti "dall' art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione".

Avvocati: contributo minimo integrativo sospeso

Il contributo minimo integrativo, invece, se e nella misura in cui è dovuto, al momento non risulta ricompreso nelle quattro rate indicate, in quanto si attende l'approvazione, da parte dei ministeri Vigilanti, della delibera adottata dal Comitato dei Delegati il 29 settembre 2017 concernente la temporanea abrogazione della misura per gli anni 2018-2022.

Leggi anche Avvocati: addio contributo minimo integrativo dal 2018

Qualora, la delibera non venga approvata, il contributo, se dovuto, sarà richiesto mediante Mav con scadenza 31 ottobre 2018.

Laddove, invece, la delibera venga approvata, sarà cura della Cassa annullare l'emissione del Mav e darne ampia comunicazione agli iscritti.

Contributo di maternità avvocati

Quanto al contributo di maternità, questa verrà successivamente determinato, informa la Cassa, "previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e, come già nell'anno 2017, richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2018, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile prima della scadenza del 30/09/2018 (1 ottobre)".

Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2018 (1/10/2018), mediante la produzione e la stampa del bollettino o tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione in unica soluzione nel mese di settembre, ovvero rateizzato in quattro rate da settembre a dicembre, se tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non avesse ancora attivato tale ultima opzione potrà sempre farlo utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione modulistica del portale della Cassa.

Contributi avvocati: come pagare con bollettini

Per pagare tramite Mav la contribuzione alle scadenze previste, gli avvocati dovranno generare e stampare direttamente dal sito internet della Cassa i relativi bollettini, accedendo alla sezione riservata, utilizzando il codice meccanografico e il PIN personale.

Già a partire da oggi lunedì 5 febbraio 2018, la procedura sarà accessibile. Per qualsiasi informazione o approfondimento, la Cassa invita a consultare il proprio sito o a contattare l'information center previdenziale.

Avvocati: domande di esonero contributi

Sempre a partire da oggi lunedì 5 febbraio, sul sito internet della Cassa è disponibile la funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018.

L'esonero, precisa l'ente, può essere chiesto per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed "esclusivamente" in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21 l. n. 247/2012.

Solo per l'ipotesi di maternità/adozione, l'esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere esteso fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.

Le domande di esonero per il 2018 potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2018 (1 ottobre 2018), esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione servizi-istanze online.

Le domande di esonero per malattia o assistenza a congiunto, invece, potranno essere inoltrate soltanto previa stampa e inoltro della relativa certificazione. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l'esito dell'istanza sarà comunicato al singolo richiedente al termine dell'istruttoria.

Data: 05/02/2018 09:00:00
Autore: Marina Crisafi