Lavoro: per il danno da demansionamento bastano presunzioni semplici
Avv. Alessandra E. Di Marco - Secondo la Cassazione, la prova del demansionamento può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici. E' del 26 settembre 2017 (Cass. Sez. Lav. Sent. n. 22288/2017 sotto allegata) l'innovativa pronuncia della Suprema Corte con cui si riconosce la possibilità che la prova del demansionamento sia fornita anche attraverso le c.d. presunzioni semplici.
Di fatto, stante che l'onere della prova circa il demansionamento spetta al lavoratore, questi è tenuto a fornire i mezzi di prova affinchè il Giudice possa effettivamente riscontrare una dequalificazione del lavoratore sul posto di lavoro.
Al fine di potere fornire detta prova è sostanzialmente essenziale che il lavoratore sia in grado di fornire la prova circa la netta differenza tra la mansione cui era stato adibito al momento della assunzione e quella cui era stato adibito successivamente (con relativa dequalificazione a dire dello stesso).
Demansionamento: su chi ricade l'onere della prova
Per costante e consolidata Giurisprudenza l'onere della prova ricade sempre sul lavoratore.
Questi infatti deve dimostrare che effettivamente sia stato addetto a mansioni del tutto inidonee alle proprie capacità professionali nonché inferiori.
Prova che spesso, come già detto, non risulta particolarmente agevole.
Demansionamento: la prova secondo la Cassazione
Non sempre la prova del demansionamento è agile poiché il lavoratore deve essere in grado di dimostrare che le due mansioni siano nettamente diverse e dequalificanti.
Tuttavia quando ciò non è possibile per mezzo di prove documentali e testimoniali, secondo orientamento giurisprudenziale è ammesso che il Giudice possa trarre la suddetta prova anche da presunzioni semplici.
Pertanto se prima l'onere probatorio risultava molto più rigoroso con la nuova pronuncia della Cassazione, il lavoratore potrà agire anche nel caso in cui non possa fornire prove concrete, purchè si possa quanto meno fornire detta prova mediante presunzioni semplici.
Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco
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Autore: Alessandra E. Di Marco