Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunitŕ o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: clausola vessatoria valida anche se illeggibile

Il contraente debole deve sempre evitare di porre firme a occhi chiusi e non può lamentare l'illeggibilità se non ha chiesto una copia adeguata del contratto


di Valeria Zeppilli – In forza di quanto previsto dall'articolo 1341, comma 2, del codice civile, nei contratti conclusi con sottoscrizione di moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, la deroga alla competenza territoriale necessita dell'approvazione espressa e scritta del contraente debole.

Questo assunto, pacifico, si presta nel caso concreto a una serie di interpretazioni che richiedono spesso l'intervento della giurisprudenza. Ad esempio: cosa accade se la clausola vessatoria è scarsamente o per nulla leggibile? L'ipotesi non è infrequente, se si considera che i modelli o formulari sono spesso prodotti in fotocopia e hanno generalmente caratteri molto piccoli.

La risposta a questa domanda la si ritrova nella recente ordinanza della Corte di cassazione numero 3307/2018, qui sotto allegata.

Cosa può fare il contraente debole

Dinanzi a una tale evenienza, e quindi laddove la clausola vessatoria che prevede la deroga alla competenza territoriale in caso di controversia sia praticamente illeggibile, il contraente debole ha diritto di esigere che gli venga fornito un modello contrattuale idoneo. Del resto, per i giudici, "l'eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera il contraente debole dall'onere di vigilare affinché non vengano apposte firma "ad occhi chiusi"".

E proprio per tale motivo lo stesso contraente, se non si è posto il problema e ha comunque sottoscritto in maniera espressa la clausola "incriminata", non può poi lamentare dinanzi ai giudici di non aver compreso l'esatta portata della previsione derogatoria.

Data: 14/02/2018 10:05:00
Autore: Valeria Zeppilli