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Quando gli avvocati si picchiano in Tribunale...

Quando una discussione si trasforma un una rissa... Ma il rischio non è solo quello di subire una sanzione disciplinare.


di Valeria Zeppilli – È di qualche giorno fa la notizia di due avvocati partenopei che, all'interno del Tribunale di Napoli, hanno trasformato un acceso diverbio in una vera e propria rissa, sotto gli occhi di almeno cento persone.

La rissa, fortunatamente, non ha portato ad alcuna grave conseguenza, ma per dividere i legali è servita la polizia e i due sono stati prontamente convocati dal Consiglio dell'ordine.

Al di là delle sorti che attendono gli avvocati implicati in questa vicenda e che sono condizionate dalla reale portata pratica della loro condotta, possiamo chiederci: cosa si rischia in tali casi? A cosa possono andare incontro due avvocati che arrivano al punto di picchiarsi?

Le sanzioni deontologiche

Innanzitutto, verosimilmente, a una sanzione deontologica.

L'articolo 9 del nuovo codice deontologico forense, infatti, pone in capo agli avvocati specifici doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, stabilendo che "l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" e, soprattutto, che "l'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense".

Di conseguenza, la rissa tra due legali tenuta in un luogo pubblico e particolare come il Tribunale può rappresentare un illecito disciplinare e come tale comportare l'applicazione delle relative sanzioni.

Risvolti penali

Se poi nel corso del diverbio qualcuno si fa male, non è escluso che possa scattare anche una condanna penale per lesioni personali.

A tale proposito va rammentato che l'articolo 582 del codice penale qualifica come idonea a integrare tale fattispecie di reato la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni.

Potrebbe venire in rilievo, poi, anche il reato di rissa, previsto e sanzionato dall'articolo 588 del codice penale, il quale prevede che "chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a trecentonove euro", che "se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni" e che "la stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa".

È discusso in dottrina e in giurisprudenza se, per integrare il reato, sono necessarie almeno tre persone o se ne bastano due.

Data: 14/02/2018 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli