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Distribuzione assicurativa: cambiano le regole

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa


di Roberto Paternico' - Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa. In attesa del testo definitivo, in osservanza dell'art. 5 della Legge delega del 25 ottobre 2017 n.163, il comunicato stampa n.69 dell'8 febbraio 2018, il C.d.M. ha illustrato i peculiari aspetti del decreto.

Distribuzione assicurativa: il decreto approvato

"Il decreto introduce significative novità nella disciplina in materia di distribuzione assicurativa, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2016/97 in materia.

Il decreto interviene in materia di:

- risoluzione stragiudiziale delle controversie;
-
organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
-
coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;

- modifica dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Il testo prevede che l'IVASS, sentita la Consob, adotti le disposizioni attuative in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. Inoltre, è previsto che l'IVASS e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze. E' stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul TUF per adeguare l'ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d'investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.

Il decreto prevede, infine, un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa, con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario, con la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza.".

Lo schema del decreto, pertanto, dovrebbe seguire i principi e i criteri direttivi tracciati dalla succitata Legge Delega (art.5 L.n.163/2017), in particolare:

"- apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97";

- con riferimento al prodotto di investimento assicurativo….. razionalizzare il riparto di competenze tra le autorita' di vigilanza….. (IVASS-CONSOB)";

- prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalita' da quest'ultimo stabilite con regolamento;

- prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni piu' rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione….;

- disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo …….. escludendo oneri a carico dei consumatori;

- dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione,…….;

- modificare ………. l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie…… anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime,…….;

- introdurre una piu' estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 …….. che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilita' delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilita' …..;

etc…..

Non resta che attendere il testo definitivo dello schema del decreto per avere le idee più chiare.

Data: 16/02/2018 18:00:00
Autore: Roberto Paternicò