I 5 elementi del consenso informato Carlo Pisaniello - 17/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: Disoccupati infortunati? Risarciti come chi ha un lavoro

Disoccupati ma risarciti come chi ha un lavoro. Lo impone la Corte di Cassazione che stabilisce come a chi non ha un lavoro, in caso di incidente, spetti comunque un risarcimento per la riduzione della capacita' lavorativa. Lo stato di disoccupazione, si augura infatti piazza Cavour, non dovrebbe durare a vita, quindi il danno va riconosciuto in vista di quando il disoccupato 'iniziera' un'attivita' remunerata'. La Suprema Corte ha cosi' accolto il ricorso di Stefano D., un motociclista romano che aveva riportato 'gravi lesioni personali' con una inavalidita' permanente al 25%, in seguito ad un incidente causato da un'automobilista che, uscendo da un passo carrabile, si era improvvisamente immessa sulla strada Scrive piazza Cavour che 'la mancanza di un reddito all'epoca dell'infortunio non puo' escludere il danno futuro collegato alla invalidita' permanente che, proiettandosi per il futuro, verra' ad incidere sulla capacita' di guadagno della vittima, al momento in cui iniziera' un'attivita' remunerata'.Di diverso avviso la Corte d'appello di Roma che, nel dicembre 2001, condannava l'assicurazione dell'automobilista a risarcire il giovane con circa diecimila euro per il danno biologico, ma non riconosceva il danno patrimoniale in quanto il ragazzo era disoccupato. Contro questa decisione Stefano D. ha protestato con successo in Cassazione. La Terza sezione civile (sentenza 26081) ha accolto il suo ricorso ricordando che 'un danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacita' di guadagno puo' essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e, percio', senza reddito'. Data: 23/01/2006
Autore: Adnkronos