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Tutela del marchio: apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari

La Cassazione (Sent. n. 21086/2005) ha stabilito che in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve esser compiuto dal giudice di merito
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21086/2005) ha stabilito che in tema di tutela del marchio, ?l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve esser compiuto dal giudice di merito ? le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate ? non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti? e che ?occorre solo precisare che , se più spesso tali elementi sono indicati come (grafici, visivi e, per quel che qui rileva) fonetici, con tale termine devono intendersi più genericamente richiamati tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato?. Data: 23/12/2005
Autore: Cristina Matricardi