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Divieto di sosta: si applica ai distributori privati di carburante?

L'art. 158 C.d.S vieta la sosta dei veicoli presso i distributori di carburante posti sulla sede stradale e in loro prossimità, ma nulla dice sugli impianti che si trovano fuori dalla carreggiata


di Annamaria Villafrate - Dalla lettura del comma 2, lett. o) dell'art. 158 Codice della Strada emerge che la sosta è vietata presso i distributori di carburanti situati sulla sede stradale.

Cosa accade però se il veicolo sosta in un'area delimitata situata fuori dalla sede stradale? L'art. 158, comma 2, lett. o) si applica anche in questo caso?

Divieto di sosta: aree pubbliche e private

L'art. 158 Codice della Strada, al comma 2, lettera o) vieta la sosta dei veicoli: "limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale e in loro prossimità sino a 5 prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione."

L'art. 1 e 2 del Codice della Strada (D.lgs 30 aprile 1992, n. 285) del resto prevedono l'applicabilità delle regole in esso contenuto alle aree di uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Per questo la norma fa riferimento ai distributori presenti sulla sede stradale o in loro prossimità.

Detto questo, l'art 158 lett o) è applicabile alle aree di distribuzione del carburante situate fuori dalla sede stradale, anche se in esse circolano un numero elevato di veicoli?

Giurisprudenza conforme afferma che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S. relative all'inosservanza delle norme che regolano la circolazione, si deve far riferimento alla destinazione della strada, a prescindere dalla proprietà pubblica o privata della stessa. Per cui un'area privata aperta alla libera circolazione è equiparata a una pubblica, a meno che lo scorrimento al suo interno non sia riservato a particolari categorie di soggetti, individuati e autorizzati dal proprietario.

In questo caso infatti non si può parlare di un' area pubblica, ma privata. La destinazione però deve essere chiara e deducibile dalle caratteristiche dell'area, come la presenza di cancelli, transenne, recinzioni etc…. Valutazione da effettuarsi ovviamente caso per caso.

Divieto di sosta: piazzole di distribuzione del carburante

Detto questo, in merito alla natura delle piazzole di distribuzione del carburante, giurisprudenza penale della Corte di Cassazione ne riconosce la natura privata, anche se in esse avviene la circolazione di un numero elevato di utenti della strada. Solo in casi isolati la stessa Cassazione ne riconosce la natura pubblica poiché, trattandosi di aree soggette a uso pubblico, chiunque desideri fare carburante vi può entrare e circolare liberamente.

Per superare questo contrasto interpretativo in varie occasioni la Suprema Corte ha enunciato il criterio della "circolazione di un numero indeterminato e indiscriminato di persone", per qualificare e identificare l'uso pubblico di un'area. Con sentenza n. 17075/2009 (in senso conforme n. 17592/2009) infatti ha chiarito che le aree destinate stabilmente alla distribuzione di carburante, anche se delimitate solo da segnaletica orizzontale, non possono considerarsi pubbliche poiché riservate esclusivamente alla erogazione e alla prestazione di determinati servizi ai clienti.

Richiamando a questo punto il contenuto dell'art 158, comma 2, lett. o) C.d.S, alla luce della richiamata giurisprudenza emerge che:

Divieto di sosta: non si applica se l'area di distribuzione è delimitata

Le aree di distribuzione esterne alla sede stradale e delimitate sono quindi esclusive dei clienti che, anche se indeterminati, ne esercitano un uso finalizzato alle prestazioni erogate al suo interno. Ne è conferma il fatto l'uscita da queste aree è disciplinata dai principi di precedenza previsti in favore dei veicoli che transitano sulle strade.

Pertanto, se un veicolo sosta proprio davanti agli accessi segnalati o sulla carreggiata delimitata, esso verrà sanzionato ed eventualmente rimosso, se costituisce un pericolo per la circolazione.

Se invece la sosta avviene all'interno dell'area di distribuzione, dal dato letterale dell'art. 158 e dai principi giurisprudenziali enunciati, non trova applicazione la disciplina del Codice della Strada. L'unica tutela che ha il proprietario dell'impianto di distribuzione è di natura civilistica. Egli può infatti, identificato il proprietario del mezzo, chiedere il risarcimento dei danni subiti derivanti dalla maggiore difficoltà nello svolgere la propria attività.

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Data: 09/03/2018 12:00:00
Autore: Annamaria Villafrate