Gratuito patrocinio: come deve presentare domanda il cittadino
di Annamaria Villafrate - Il gratuito patrocinio è un istituto che garantisce la difesa gratuita in sede civile, penale, amministrativa e di volontaria giurisdizione in ogni stato e grado del giudizio a chi non dispone del reddito sufficiente per pagare un avvocato di fiducia.
Per ottenere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato però sono necessari alcuni requisiti sostanziali (reddito non superiore a euro 11.493,82) e formali da rispettare in fase di presentazione dell'istanza.
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Gratuito patrocinio: come fare domanda
Il cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legge può presentare domanda di gratuito patrocinio alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio, compilando l'apposito modello in carta semplice (sotto allegato), a cui allegare fotocopia del documento d'identità valida.
Gratuito patrocinio: contenuto della domanda
- dati anagrafici e codice fiscale del richiedente e dei parenti che fanno parte del nucleo familiare;
- autocertificazione del reddito dell'istante e dei familiari;
- impegno a comunicare possibili variazioni della situazione reddituale entro 30 giorni dalla scadenza annuale dalla data dall'istanza;
- se la causa per cui si fa domanda è già iniziata indicare: generalità delle parti, Autorità Giudiziaria competente, oggetto, data della prossima udienza e numero di ruolo. Allegare quindi gli atti (citazione, ricorso, memorie) e i documenti probatori prodotti in giudizio;
- se invece la causa deve ancora essere intrapresa è sufficiente indicare il tipo di controversia che si intende intraprendere (es: richiesta danni, separazione, lavoro ….) le ragioni in fatto in diritto che consentono di valutare la non manifesta infondatezza della richiesta, indicando le prove di cui si vuole chiedere l'ammissione (documenti, testi, consulenze) e allegando eventuali raccomandate, contratti, etc.
- sottoscrizione del richiedente (se l'istanza viene presentata prima del conferimento dell'incarico al difensore) allegando fotocopia del documento d'identità valido;
- sottoscrizione del difensore (se all'avvocato è già stato conferito il mandato), che deve autenticare la firma dell'istante.
Autore: Annamaria Villafrate