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Esiti dell'udienza preliminare nel processo penale minorile

Quando nessuno degli epiloghi non sanzionatori dell'udienza preliminare è possibile, il Gup può procedere alla condanna anticipata del minore


Dott.ssa Maria Francesca Fortino - Quando nessuno degli epiloghi non sanzionatori dell'udienza preliminare è possibile, perché il Gup è convinto della necessità di condannare il minore, lo stesso può procedervi anticipatamente.

Non è detto, però, che tale scopo debba essere raggiunto attraverso il rinvio a giudizio del minore imputato. In ossequio al principio di minima offensività e al fine di non determinare una dissociazione eziologica tra momento del reato e momento della punizione, il Gup è facultato di pronunciare, già in sede d'udienza preliminare, sentenza di condanna.

Condanna del minore in sede di udienza preliminare

Ma detta sentenza è possibile solo " quando ritiene di dovere applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro di studio del minore nonché delle sue condizioni familiari, sociale ed ambientali" (art. 30 DPR 448/88).

Le misure semidetentive

Le misure semidetentive sono alternative alla detenzione, in quanto non si eseguono completamente in carcere ma, alternano, nel corso di una giornata, un periodo di tempo trascorso in libertà e uno trascorso presso un istituto penitenziario.

A tal proposito, se ne discute come di una "prigione a mezzo servizio" ovvero come di una forma di carcerazione parziale. Le misure semidententive, di fatto, realizzano un regime detentivo attenuato favorevole al reo.

Non si tratta e, pare opportuno precisarlo, di sanzioni che si aggiungono alla tradizionale pena detentiva ma, piuttosto, di modalità differenti di esecuzione della pena.

La semidetenzione è la pena sostitutiva della pena detentiva fino ad anni due e comporta l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno negli istituti penitenziari situati nel Comune di residenza, unitamente al ritiro del passaporto e alla sospensione della patente di guida.

La libertà controllata

La libertà controllata, invece, viene concessa come pena sostitutiva delle pene detentive fino ad un anno; con obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso gli organi di polizia e con divieto di lasciare il comune di residenza.

Limite biennale

Il minore beneficia rispetto all'adulto del fatto che il limite dei due anni riguarda indistintamente semidetenzione e semilibertà controllata (tra di loro fungibili); mentre per l'adulto la pena detentiva continua ad essere differenziata in due anni per la semidetenzione, un anno per la libertà controllata.

In sostanza, si richiede che il trattamento nei confronti del minore condannato sia sempre ispirato ai principi sanciti dal DPR 448/88. Ciò in ragione del fatto che l'individualizzazione del trattamento nei confronti del minore non si arresta con la chiusura del processo ma, prosegue anche in fase di esecuzione pena.

Maria Francesca Fortino

mariafrancesca.mf@libero.it

Data: 15/03/2018 15:00:00
Autore: Maria Francesca Fortino