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Responsabilità medica: le condizioni di procedibilità della domanda

A seguito della legge Gelli è obbligatorio ricorrere alla consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, al procedimento di mediazione


di Valeria Zeppilli – I giudizi in materia di responsabilità medica, a seguito della riforma del 2017 di cui alla legge Gelli, non possono essere instaurati se non dopo aver avviato il procedimento di consulenza tecnica preventiva, previsto e disciplinato dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile.

Vediamo quindi di cosa si tratta.

La consulenza tecnica preventiva

La consulenza tecnica preventiva va richiesta con ricorso al Tribunale competente, il quale nominerà un C.T.U. incaricato di redigere una perizia che, in via preliminare, accerti l'an e il quantum della responsabilità medica e di tentare di conciliare le parti. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la perizia sarà comunque un valido sostegno per permettere alla parte di decidere con consapevolezza se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.

I termini di durata della procedura

La domanda giudiziale di risarcimento del danno da responsabilità medica diviene procedibile non solo nel caso in cui, dopo aver esperito il procedimento di cui all'articolo 696-bis c.p.c., la conciliazione non sia riuscita, ma anche nel caso in cui il predetto procedimento non si sia concluso entro il termine perentorio massimo di sei mesi dal deposito del ricorso con il quale ha preso il via.

La legge Gelli, peraltro, non si è limitata a fissare tale limite temporale ma ha anche precisato che gli effetti della domanda giudiziale sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del predetto termine perentorio, la parte depositi il ricorso di cui all'articolo 702-bis c.p.c. presso il giudice che ha trattato il procedimento di consulenza tecnica preventiva.

Obbligo di partecipare alla consulenza tecnica preventiva

Al procedimento ex articolo 696-bis c.p.c. sono tenute a partecipare tutte le parti coinvolte nella vicenda, comprese le imprese di assicurazione del medico e della struttura sanitaria, che hanno l'obbligo di formulare un'offerta di risarcimento del danno o di comunicare i motivi per i quali non intendono formularla.

A tale ultimo proposito va detto che, se la sentenza che chiude il giudizio di merito è a favore del danneggiato ma l'impresa, nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, non ha formulato l'offerta di risarcimento, il giudice trasmette all'Ivass una copia del provvedimento per tutti gli adempimenti del caso.

In generale, poi, per tutte le parti la mancata partecipazione al procedimento ex articolo 696-bis c.p.c. comporta la condanna alle spese di consulenza e di lite, indipendetemente dall'esito finale del giudizio, oltre che il pagamento di una pena pecuniaria in favore di chi invece è comparso, da determinarsi in via equitativa.

La mediazione

Ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento è anche possibile, in alternativa alla consulenza tecnica preventiva, esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo numero 28/2010.

Improcedibilità

In ogni caso, l'improcedibilità può essere o eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice al massimo entro la prima udienza.

In tali casi, il giudice provvede assegnando alle parti il termine di 15 giorni per presentare l'istanza di consulenza tecnica preventiva dinanzi a sé o per completare il procedimento che sia stato avviato ma non si sia concluso prima della presentazione della domanda.

Data: 12/03/2018 18:00:00
Autore: Valeria Zeppilli