L'avvocato non è un mero portavoce del cliente
Per il CNF il professionista deve filtrare le richieste e i desiderata dell'assistito allineandoli ai canoni imposti dal corretto agire professionale
di Lucia Izzo - Stante la sua funzione, esplicitata nella L. n. 247/2012 e nel Codice Deontologico Forense, l'avvocato non può ridursi al ruolo di mero nuncius del cliente: il professionista è tenuto, infatti, a filtrare le richieste e i desiderata (art. 23, co. 4 e 5, NCDF) di quest'ultimo, allineandoli, ove divergenti, ai canoni imposti dal corretto agire professionale, tra cui quello previsto nell'art. 65 del Codice Deontologico.
Quest'ultima norma, già prevista nella versione precedente del Codice, stabilisce che l'intimazione di una qualsiasi azione o iniziativa non è più lecita e si trasforma in minaccia, in quanto tale sanzionabile disciplinarmente, ove l'avvocato prospetti di avviare azioni o di prendere iniziative sproporzionate ed eccessive.
Questi sono i principi stabiliti dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 221/2017 pubblicata il 15 marzo scorso sul sito istituzionale (sotto allegata), che si è pronunciata sul ricorso di un avvocato condannato dal competente COA alla sanzione dell'avvertimento.
La vicenda
In particolare, l'avvocato aveva intimato un suo collega, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per le somme dovutegli da una cliente per compensi professionali, di ridurre le pretese su tali somme.
In caso contrario, si leggeva nella missiva inviata, non solo sarebbe stato opposto il decreto ingiuntivo, ma sarebbero stati presentati esposti alla Procura della Repubblica, alla Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, al Ministero dell'Economia e all'Ordine degli Avvocati di Messina, i cui contenuti avrebbero riguardato, tra l'altro, il comportamento professionale del collega.
Esposti indubbiamente "minacciosi" che avevano portato il destinatario a denunciare al Consiglio dell'Ordine "il tenore intimidatorio" della lettera ricevuta, violativa dei più elementari principi di correttezza professionale, non essendo il comportamento tenuto dall'avvocato affatto consono a chi si accinge ad esercitare il ministero difensivo.
Sottoposto a procedimento disciplinare, pertanto, il mittente della lettera veniva condannato dal COA per violazione dell'art. 48 CdF (confluito nell'art. 65 del nuovo Codice Deontologico) in quanto il suo scritto, minacciante la redazione di esposti per presunti, discutibili, comportamenti professionali del collega, conteneva indubbi elementi di pressione psicologica, atteso che le minacciate azioni, sicuramente eccessive e sproporzionate.
L'avvocato non è un mero nuncius delle intenzioni del cliente
In sede di impugnazione innanzi al CNF, l'incolpato deduce di essersi limitato, in esplicazione del mandato ricevuto, "a portare a conoscenza del suo interlocutore quali fossero le ragioni" della cliente, in qualità di "semplice ambasciatore di quest'ultima" e di aver ribadito al collega, in una successiva missiva, di essere stato frainteso, manifestando il proprio dispiacere per il fraintendimento creatosi.
Tuttavia, tale doglianza non coglie nel segno e il Consiglio respinge il ricorso precisando come il dovere dell'avvocato di sostenere la difesa della parte assistita con il massimo dell'impegno e della fermezza trovi sempre un limite nei doveri di probità, correttezza e lealtà.
In sostanza, spiega il CNF, la libertà nella difesa della parte non può tradursi, da un lato, nell'utilizzo di forme espressive non consoni al decoro e alla dignità della professione e, dall'altro lato, nell'impiego di azioni o iniziative in sé legittime, ma che, in una doverosa logica improntata a criteri di adeguatezza e proporzionalità, risultano eccessive.
Propiro in esplicazione di tale principio, l'art. 48 del Codice Deontologico (ora art. 65 NCDF) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte.
La disposizione, infatti, sanziona specificamente la condotta dell'avvocato che tenta di ottenere che altri pongano in essere determinate condotte "sotto comminatoria", ossia minacciando, "azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie".
Pertanto, le iniziative legali prospettate o minacciate onde ottenere "particolari adempimenti" devono essere sempre calibrate al principio di proporzionalità, che esige che dette iniziative e/o azioni debbano essere poste in correlazione funzionale alle altrui inadempienze e non devono, in alcun modo, determinare il timore di subire pregiudizi, anche di ordine extra giudiziario, eccessivi e ingiusti, al fine di esercitare nel destinatario una indebita pressione psicologica, nel tentativo di coartarne la libera determinazione.
Nel caso di specie, risulta evidente come l'incolpato non si sia limitato a fare precedere alla (legittima) determinazione di proporre opposizione al decreto ingiuntivo (sul presupposto dell'eccessività del compenso con lo stesso intimato) la disponibilità a ricercare una soluzione transattiva.
Questi, invece, ha condizionato all'accettazione della proposta transattiva la determinazione di soprassedere dal "proporre i vari esposti" minacciati, manifestamente eccessivi e sproporzionati, ponendo in essere un'evidente e indebita "pressione psicologica", tesa a condizionare la libertà di determinazione del destinatario, secondo uno schema che consente di intravvedere nella condotta tenuta le violazioni contestate.
Non fa venir meno il rilievo disciplinare della condotta, conclude il CNF, la circostanza dedotta dall'incolpato sull'aver solo portato a conoscenza le intenzioni dell'assistita agendo come semplice ambasciatore di questa: il professionista, spiegano i giudici, ha il dovere di filtrare le richieste e i desiderata del cliente e allinearli, ove divergenti, ai canoni imposti dal corretto agire professionale, compreso quello di cui all'art. 48 CdF (oggi art. 65 NCDF).
Neppure scrimina la violazione disciplinare consumatasi, il dietrofront dell'incolpato che, nella missiva successiva, manifesta il suo dispiacere per il fraintendimento creatosi e precisa di non aver avuto intenzione di esercitare indebite pressioni.
Quest'ultima circostanza, conclude il CNF, solo può e deve essere tenuta presente e apprezzata dal COA per stabilire e graduare la sanzione, proprio come avvenuto nel caso di specie dove si è inflitta quella minima dell'avvertimento, sanzione attenuata prevista dal nuovo CDF per la violazione dei doveri di cui all'art. 65 corrispondente all'art. 48 del vecchio Codice Deontologico.
Autore: Lucia Izzo