Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale?
Avv. Giampaolo Morini - Innanzitutto, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (1), le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione.
Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale in caso di difformità
Di qui sorge un problema consueto, ovvero, la difformità tra la residenza emergente dalle risultanze anagrafiche e la residenza effettiva, corrispondente, nei fatti, al luogo di abituale dimora.
È in assoluta prevalenza ritenuto che, ai fini della validità della notificazione, la residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica, la quale possiede un valore probatorio meramente presuntivo, superabile mediante prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (2).
La residenza ai fini della notifica
Il notificante deve effettuare la notificazione presso il luogo di residenza effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica (Cass. n. 11550/2013; Cass. n. 26985/2009).
Va tuttavia precisato, che grava sul destinatario l'onere della prova della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna (3): ai fini dell'onere probatorio gravante sul destinatario va precisato che non sono sufficienti le risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (4).
L'accertamento della residenza
L'accertamento della residenza, domicilio o dimora del convenuto effettuato dal giudice di merito è incensurabile in cassazione se non per vizi della relativa motivazione, trattandosi di accertamento in fatto riservato al giudice di merito (5).
Gli orientamenti giurisprudenziali
Si ravvisa, infine giurisprudenza che facendo leva sullo stato soggettivo del notificante, riconosce viziata la notificazione effettuata presso il Comune di residenza anagrafica, in difformità dalla residenza effettiva, soltanto quando il notificante era a conoscenza di quest'ultima, ovvero era nelle condizioni di conoscerla con la diligenza ordinaria (6).
È invece minoritario, l'orientamento che tende ad escludere il rilievo dello spostamento della residenza effettiva rispetto a quella anagrafica quando questa non sia stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge (7).
(1) Cass. n. 16525/2005
(2) cfr. tra le altre Cass. n. 24422/2006; Cass. n. 12021/2003; Cass. n. 2230/1998
(3) cfr. tra le altre Cass. n. 11562/2003; Cass. n. 9052/2002; Cass. n. 2143/1995
(4) Cass. n. 19132/2004
(5) Cass. n. 19416/2004
(6) Cass. n. 9365/2005; Cass. n. 16941/2003
(7) Cass. n. 662/2000
Data: 19/03/2018 12:00:00Autore: Giampaolo Morini