Multe: l'ordinanza ingiunzione del Prefetto va debitamente motivata
di Valeria Zeppilli – Se l'automobilista sanzionato per violazione del codice della strada propone ricorso al Prefetto ai sensi degli articoli 203 e 204 c.d.s., l'ordinanza ingiunzione che ne implica il rigetto deve essere motivata a pena di inammissibilità.
Il Giudice di Pace di Piacenza, nella sentenza numero 668/2017 depositata il 18 marzo 2018 con la quale ha accolto il ricorso di un automobilista difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci (qui sotto allegata), ha sul punto precisato che tale motivazione può essere anche succinta, purché abbia ad oggetto sia la sussistenza della violazione, sia l'infondatezza dei motivi allegati al ricorso.
Del resto, per il Giudice, la ratio della normativa che consente il ricorso al Prefetto è proprio quella di risolvere le controversie, per quanto possibile, in sede amministrativa deflazionando il ricorso alla giurisdizione, cosa che risulterebbe impossibile se si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere dall'automobilista.
Vizi del procedimento
La sentenza ha quindi precisato che, sebbene nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice abbia ad oggetto la validità sostanziale del provvedimento con il quale la stessa è stata irrogata, tale circostanza "non esclude affatto che in tale procedimento possano farsi valere anche vizi del procedimento irrogativo della sanzione", tra i quali quello relativo alla carenza assoluta di motivazione.
Di conseguenza, in mancanza della dimostrazione scritta dell'esame del caso controverso sottoposto all'autorità pubblica, data attraverso la motivazione, il giudice dell'opposizione deve annullare il rapporto sanzionatorio per violazione di legge.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
Data: 24/03/2018 09:35:00Autore: Valeria Zeppilli