Pensione usuranti: domande entro il 1° maggio
- Pensione anticipata lavori usuranti
- Domanda pensione usuranti entro il 1° maggio 2024
- Domanda in modalità telematica
- Lavoratori del settore privato e turnisti: documenti probatori
Pensione anticipata lavori usuranti
- subordinati: quota 97,6 (età minima di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi);
- autonomi: quota 98,6 (età minima di 62 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi).
- subordinati: quota 99,6 (età minima 67anni e 7 mesi e 35 anni di contributi);
- autonomi: quota 100,6 (età minima 68 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi).
Domanda pensione usuranti entro il 1° maggio 2024
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Domanda in modalità telematica
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.
La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del 20 settembre 2017, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Lavoratori del settore privato e turnisti: documenti probatori
Con riferimento ai lavoratori del settore privato, in base alle indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 3435/2012 (sotto allegato) qualora dalla documentazione non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in argomento, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Precisa, infine, l'istituto che, "ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo si chiarisce che, al fine di provare in modo inequivocabile l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile".
Autore: Annamaria Villafrate