Tabelle di Milano: ecco i nuovi danni
di Valeria Zeppilli – Dopo quattro anni, il 14 marzo scorso il Presidente del Tribunale di Milano ha reso pubbliche le nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, che sono peraltro molto più dettagliate delle precedenti.
Infatti, sono stati per la prima volta "schematizzati" i criteri risarcitori per diverse voci di danno che prima non erano autonomamente conteplate, ovverosia il danno da premorienza, il danno terminale, il danno da lite o resistenza temeraria e il danno da diffamazione a mezzo stampa.
Il danno da premorienza
Il danno da premorienza, in particolare, è quel pregiudizio all'integrità psicofisica subito dal danneggiato nell'arco temporale che distanzia l'illecito dal quale deriva la menomazione subita e la morte avvenuta per una causa diversa e indipendente dalla lesione.
Il danno terminale
Il danno terminale (o da lucida agonia) riguarda, invece, il caso in cui chi ha subito un danno illecito deceda ma non in maniera immediata, ovverosia solo dopo che sia decorso un apprezzabile arco temporale.
In tale ipotesi, in capo agli eredi scatta il diritto ad essere risarciti anche del pregiudizio subito in questo periodo dal loro dante causa, agendo in giudizio nei confronti del responsabile dell'illecito.
Per evitare le incertezze della liquidazione equitativa, il Tribunale di Milano ha predisposto delle tabelle che prevedono un valore punto determinato ricorrendo a un criterio progressivo, che tiene conto della gravità della menomazione permanente subita, e un criterio regressivo, basato sull'età del danneggiato.
Il danno da lite o resistenza temeraria
Il danno da lite o resistenza temeraria, invece, è quello subito da chi si è trovato costretto a resistere o ad agire in giudizio in conseguenza della mala fede e della scorrettezza processuale della controparte.
Per il Tribunale di Milano il criterio di riferimento per la sua liquidazione va ravvisato nell'importo del compenso professionale liquidato in favore della parte vittoriosa, riducibile sino alla metà o aumentabile della metà o dell'intero a seconda delle caratteristiche del caso concreto.
Il danno da diffamazione a mezzo stampa
Il danno da diffamazione a mezzo stampa, infine, è quello che consegue alla lesione pubblica dell'immagine di una persona. Esso può essere sia di carattere patrimoniale che di carattere non patrimoniale. In quest'ultimo caso si identifica nella riduzione della considerazione che i consociati o alcune categorie di consociati hanno del diffamato.
La liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa è crescente a seconda della gravità della menomazione (individuata utilizzando i parametri indicati dalle Tabelle stesse) e in particolare è:
- compreso tra 1.000 e 10.000 euro in caso di diffamazione di tenue gravità;
- compreso tra 11.000 e 20.000 euro in caso di diffamazione di modesta gravità;
- compreso tra 21.000 e 30.000 euro in caso di diffamazione di media gravità;
- compreso tra 31.000 e 50.000 euro in caso di diffamazione di elevata gravità;
- superiore a 50.000 euro in caso di diffamazione di eccezionale gravità.
Autore: Valeria Zeppilli