Responsabilità medica: i danni da violazione del dovere di informazione
di Valeria Zeppilli – Dalla violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente possono discendere, per la Corte di cassazione, due tipi di danno:
- il danno alla salute, che sussiste quando il paziente, se fosse stato correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
- il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, che sussiste quando il paziente, in conseguenza del deficit informativo, abbia subito un pregiudizio diverso da quello alla salute, di natura patrimoniale o non patrimoniale ma di apprezzabile gravità e che potrà essere provato anche mediante presunzioni ("fondate, in rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione").
Sulla questione i giudici di legittimità si sono ampiamente soffermati nella recente sentenza numero 7248/2018 (qui sotto allegata), ricordando che il paziente ha una pretesa legittima di conoscere le conseguenze di un intervento medico con necessaria e ragionevole precisione, al fine di poterle affrontare con la maggiore e migliore consapevolezza.
Le conseguenze di una corretta informazione
Da una corretta e compiuta informazione, insomma, discendono molteplici conseguenze, che sono state sintetizzate dalla Corte nelle seguenti:
- il diritto del paziente di scegliere tra trattamenti medici differenti,
- la sua facoltà di rivolgersi a un altro sanitario o a un'altra struttura che lo garantiscano maggiormente in termini percentuali,
- il diritto di rifiutare l'intervento o di rifiutare o interrompere la terapia,
- la facoltà di predisporsi ad affrontare le conseguenze dell'intervento in maniera consapevole.
Informazioni dettagliate e niente consenso orale
Nella recente sentenza, la Corte di cassazione, sempre in merito al consenso informato, ha inoltre precisato che lo stesso "deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative", mentre non è possibile acquisire legittimamente il consenso attraverso la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico.
Ma non solo: l'obbligo di fornire un'idonea ed esaustiva informazione al paziente non può dirsi validamente adempiuto dal medico quando il consenso sia poi acquisito con modalità improprie, "sicché non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal paziente".
Data: 04/04/2018 09:00:00Autore: Valeria Zeppilli