Ricongiunzione Magistrati: la P.P.O. impone obbligo di presentare la domanda
Il dipendente dello Stato titolare di pensione privilegiata (nel caso in esame trattasi di dipendente in servizio presso la Guardia di Finanza) che ricopra successivamente la carica di Magistrato può ricongiungere il servizio prestato precedentemente a condizione che presenti la relativa domanda entro e non oltre sei mesi dalla cessazione del servizio. (Dott. Ludovico Adalberto De Grigiis) LaPrevidenza.it, 06/01/2006
Corte dei Conti Toscana, sentenza 8.6.2005 n° 591
Data: 12/02/2006
Autore: www.laprevidenza.it