Atti giudiziari: la notifica all'estero
Come funziona la notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, la notificazione in ambito comunitario
Avv. Giampaolo Morini - La notifica di un atto a persona residente o domiciliata all'estero deve essere eseguita secondo le Convenzioni internazionali eventualmente vigenti, costituenti fonti primarie (1) o secondo la via consolare (artt. 37, 77 e 78 d.lgs. n. 71/2011 che ha abrogato il Dpr n. 200/1967),
oppure, nel caso di notifica da eseguire negli ambiti dell'
Unione Europea, secondo il disposto del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007.
Notifica estero, la prova
Qualora nessuna di tali normative sia applicabile, la notifica dovrà essere eseguita ai sensi del comma 1 dell'art. 142, che necessita la prova da parte dell'istante dell'impossibilità di eseguirla secondo le convenzioni internazionali applicabili ovvero con le modalità previste dal d.lgs. n. 71/2011 (2): se tale prova manca, la notificazione è nulla, e così suscettibile di
sanatoria con la
costituzione in giudizio del convenuto. È altresì necessario, che il destinatario dell'atto non abbia
residenza, dimora o
domicilio nello Stato o non abbia ivi eletto
domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'art. 77 dello stesso codice e che l'indirizzo estero sia conosciuto dal notificante. La notifica viene eseguita mediante
spedizione dell'atto al destinatario con il mezzo della posta (raccomandata) e mediante la consegna di altra copia al
pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al
Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Ai sensi dell'art. 49 disp. att., la copia dell'atto è consegnata al pubblico ministero deve essere corredata da una nota contenente l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; il nome, la
residenza o la dimora del destinatario; la natura dell'atto notificato, il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. L'art. 142 presuppone che sia
noto l'indirizzo straniero del destinatario.
Tale conclusione si trae dalle modalità di consegna dell'atto, nonché dall'art. 1, comma 2, l. n. 42/1981, di esecuzione e ratifica della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, che, modificando la norma in discorso, ha stabilito l'inapplicabilità di detta Convenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto.
Da ciò deriva che, in difetto del menzionato presupposto, la notificazione deve essere eseguita con le modalità di cui all'art. 143. Ad es. in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, è consentito procedere alla notificazione del decreto di apertura del procedimento nei confronti di persona non residente, né domiciliata, né dimorante nel territorio nazionale nelle forme previste dall'art. 142 soltanto se ne sia conosciuto l'indirizzo; diversamente, quando le ricerche compiute dall'ufficiale giudiziario non hanno dato esito nonostante l'impiego della normale diligenza, da valutare anche alla stregua delle esigenze proprie del procedimento in esame, che impone di evitare ogni ritardo nella trattazione, è legittimo procedere alla notificazione ai sensi dell'art. 143 (3).
Notificazione in ambito comunitario
Nell'ambito dell'Unione Europea, la notifica concernente atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, sono regolate dal Reg. CE n. 1348/2000, che trova fondamento nell'art. 65 Trattato CE (v. ora art. 81 Tfue), ed è dettato allo scopo di omogeneizzare la materia tra i paesi aderenti all'Unione). Tale regolamento prevale sulla Convenzione dell'Aja ove si tratti di notificazioni all'interno del territorio dell'Unione. Secondo il citato regolamento, qualora sia noto il recapito del destinatario dell'atto, va trasmesso direttamente dall'Organo Mittente (in Italia l'ufficiale giudiziario) a quello Ricevente. L'atto deve essere consegnato all'organo mittente in conformità ad un formulario appositamente previsto e redatto nella lingua dello Stato ricevente. L'organo mittente trasmette l'atto unitamente al formulario all'organo ricevente, il quale provvede all'inoltro. Il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto qualora sia redatto in lingua diversa da quella ufficiale del luogo di consegna. Una volta completati gli adempimenti, l'atto è restituito all'organo mittente con la certificazione delle attività espletate.
Avv. Giampaolo Morini
giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it
(1) Cass. SU n. 14570/2007; Cass. n. 7307/2010
(2) Cass. SU n. 6756/1988
(3) Cass. n. 19735/2015
Data: 02/04/2018 10:30:00
Autore: Giampaolo Morini