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Atti giudiziari: notifica a persona irreperibile

Le formalità della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti


Avv. Giampaolo Morini - In caso di irreperibilità non temporanea, si applica l'art. 143 c.p.c. (1). Si ha irreperibilità quando il notificante ignori la residenza, dimora o domicilio del destinatario nonostante abbia svolto ricerche e indagini suggerite dall'ordinaria diligenza (2), che deve essere valutata sulla base dei parametri della buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non si traduce nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139. Ne deriva l'adeguatezza delle ricerche svolte secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi (3).

Notifica a irreperibile: formalità

La notifica deve essere eseguita mediante deposito, a cura dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza del destinatario oppure, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del medesimo.

Qualora non siano noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve consegnare una copia dell'atto da notificare al pubblico ministero, unitamente ad una nota contenente le indicazioni di cui all'art. 49 disp. att.

Per quanto concerne il momento perfezionativo della notifica ai sensi dell'art. 143, occorre ricordare il principio in virtù del quale, la notificazione di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'ultimazione dell'attività poste a suo carico (id est, di regola, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario), mentre, dal lato del destinatario, allorché l'atto raggiunga la sua sfera di conoscibilità.

L'art. 143, stabilisce che nel caso di notifica eseguita con il rito degli irreperibili, la stessa si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte. Secondo la giurisprudenza, il decorso di detto termine non incide sul momento perfezionativo della notifica. Dunque, l'attore, notificata la citazione ex art. 143, deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dal compimento dei detti adempimenti (4).

È stato altresì stabilito che l'onere del creditore istante di notificare il decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dalla pronuncia, a pena d'inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell'art. 644, deve ritenersi assolto, in ipotesi di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, con il compimento, entro il predetto termine, delle formalità prescritte dall'art. 143 comma 1 e 2, rimanendo, tuttavia, irrilevante, che non sia ancora scaduto il termine di venti giorni dal compimento di quelle formalità, fissato dal comma 3 del citato art. 143 per il perfezionamento della notificazione medesima rispetto al destinatario dell'atto (5).

È stata inoltre, ritenuta nulla la notificazione dell'atto di citazione eseguita a norma dell'art. 143 allorché tra il compimento delle formalità da espletare a cura del notificante e l'udienza di comparizione indicata nell'atto notificato intercorra un periodo inferiore a quello di venti giorni previsto nell'ultimo comma della disposizione in esame per il perfezionamento della notifica (6).

È principio consolidato che la notifica deve ritenersi nulla, ma non inesistente, nel caso in cui la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (7).

Lo stesso, non sarà inesistente, la notifica nei casi in cui, essendo stata contestata la legittimità dell'adozione della notificazione della citazione con il rito degli irreperibili, il giudice accerti, in base alle prove addotte, che il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario della notificazione (8).

L'art. 143 persegue l'interesse esclusivo del destinatario della notifica dunque, sua errata applicazione non può essere eccepita da terzi (9).

Infine, occorre precisare, che con l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. n. 8091/2002), la disciplina dell'art. 143 si applica anche alle persone giuridiche, giurisprudenza, purché essa non possa essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145 oppure degli artt. 138, 139, 140 e 141 (10).

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it
(1) Cass n. 18595/2014
(2) Cass. n. 13218/2013
(3) Cass. n. 12526/2014: è stata ritenuta legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 ad un destinatario che, in ragione di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario per averlo appreso dal portiere in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, risultava aver abbandonato l'abitazione per un domicilio ignoto; cfr. Cass. SU n. 6737/2002
(4) Cass. n. 2797/1975; Cass. n. 2581/1971; Cass. n. 984/1970
(5) Cass. n. 5907/1980
(6) Cass. n. 4072/1981
(7) Cass. n. 3073/2009
(8) Cass. n. 12589/2002
(9) Cass. n. 21609/2013
(10) Cass. n. 9447/2009
Data: 08/04/2018 12:00:00
Autore: Giampaolo Morini