Software: la tutela della proprietà intellettuale
di Antonio Lione - Il codice sorgente alla base di un'applicazione o di sito web è tutelato in base alla legge sul diritto d'autore, infatti il legislatore ha ritenuto preferibile introdurli nel genus della proprietà intellettuale anziché nella proprietà industriale.
Infatti, i programmi per elaboratore sono tutelati dall'art. 1 della l. n. 633 del 1941, quali opere letterarie, quindi non soggetti al rigido paradigma brevettuale rispetto alla innovazione dipendente di alto profilo tecnico ed economico, così come precisato nella nota sentenza del Pretore di Milano 19 gennaio 1988 «ai fini della tutela è sufficiente che il programma per elaboratore presenti un pur modesto grado di creatività» in cui il giudicante ha anticipato le disposizioni del d.lgs. n. 518 del 1992.
Diritto morale di paternità dell'opera
Com'è noto nell'ambito del diritto d'autore, va distinto l'imprescrittibile ed inalienabile diritto morale di paternità dell'opera, da quello più propriamente patrimoniale legato all'utilizzo per finalità lucrative.
Il legislatore italiano ha accordato all'autore una penetrante tutela riconoscendogli facoltà quali, il diritto di inedito, il diritto di rivendica, il diritto di mercato.
Il diritto morale di autore è equiparato ai diritti della personalità: la giurisprudenza lo ha definito «diritto all'identità artistica».
Pertanto, il creatore dell'opera che non abbia rinunciato volontariamente al diritto di essere menzionato può sempre far valere il proprio diritto morale.
Diritti economici sul software
Per quanto concerne i diritti economici sul software e le attività riservate la citata legge n. 633 tutela il titolare della proprietà autorale, sia dalla riproduzione e dalla duplicazione sia dalla traduzione, adattamento, trasformazione o altra modificazione, infatti il copyright, fa salvi i diritti del titolare anche rispetto a: traduzioni (nel contesto elettronico, volgere un programma in altro linguaggio informatico), trasformazioni, modifiche, miglioramenti etc. (cfr. Conv. Berna, art. 2.3, e art. 4 nostra LA). Dal che deriva che qualsiasi soggetto che vorrà effettuare una delle operazioni sopra descritte dovrà sempre richiedere l'autorizzazione al primo autore per poter sfruttare economicamente la sua creazione.
Nell'ipotesi in cui lo sviluppatore utilizzi come base del suo lavoro un software open source potrà comunque tutelare i propri diritto verso i terzi, essendo co-creatore del nuovo codice sorgente creato mediante l'opera del suo ingegno.
Sviluppatore software, quali tutele
In conclusione, il soggetto che ritiene violato il proprio diritto d'autore su un opera potrà adire l'autorità giudiziaria sia per ottenere l'accertamento della lesione della proprietà autorale e il conseguente risarcimento del danno patito sia in sede cautelare, con l'azione inibitoria, volta ad ottenere la cessazione della condotta illecita altrui.
Data: 05/04/2018 15:00:00Autore: antonio lione