La costituzione di parte civile degli enti territoriali
- Disciplina della costituzione di parte civile degli enti locali
- Ammissibilità della costituzione
- Azione civile in tema di danno ambientale: la riserva statale
- Il danno all'immagine dell'ente: gli orientamenti della giurisprudenza
Disciplina della costituzione di parte civile degli enti locali
I presupposti e le modalità della costituzione di parte civile di un ente territoriale non si discostano dalla disciplina generale: l'ente territoriale, per mezzo dei suoi rappresentanti, deve indicare le ragioni che giustificano la domanda e può costituirsi fino a che il giudice non provveda alla verifica della costituzione delle parti nell'udienza dibattimentale (art. 79 c.p.c.).
La questione principale, in materia, è rappresentata dalla valutazione del giudice in merito all'ammissibilità di tale costituzione. Non sempre, infatti, il collegamento tra il reato e la lesione subita dell'ente pubblico territoriale si configura in un rapporto immediato di causa-effetto.
Ammissibilità della costituzione
In alcuni casi, l'ammissibilità della costituzione di parte civile dell'ente territoriale è del tutto pacifica: si pensi ai delitti contro la Pubblica Amministrazione che ne ledono l'immagine, ma anche ai reati di danneggiamento o deturpamento di un bene di proprietà dell'ente.
La valutazione diventa più delicata quando l'ente viene considerato nella sua figura di istituzione rappresentativa della comunità residente.
In questi casi, la decisione relativa al caso concreto non può che spettare al giudice del singolo procedimento: va ricordato, infatti, che il giudice può decidere, d'ufficio o su richiesta di parte, di escludere la parte civile dal procedimento.
Ad ogni modo, alcuni importanti arresti giurisprudenziali possono aiutare a tratteggiare i confini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile degli enti territoriali.
Azione civile in tema di danno ambientale: la riserva statale
Un primo importante filone giurisprudenziale, al proposito, è quello riguardante i reati ambientali. A questo riguardo, l'art. 311 del Codice dell'Ambiente del 2006 ha riservato in capo al Ministro dell'Ambiente la titolarità dell'azione civile in sede penale. Ciò significa che, in considerazione della rilevanza costituzionale dell'interesse protetto, solo lo Stato può costituirsi parte civile in relazione al danno ambientale (e quindi incamerare l'eventuale risarcimento).
Alle Regioni e agli altri enti territoriali, così come a ogni altro soggetto privato, è però consentito richiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno (diverso dal danno ambientale vero e proprio) relativo alla violazione di diritti o alla lesione di beni appartenenti al proprio patrimonio, secondo la disciplina della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
A tal fine, l'ente locale dovrà allegare l'esistenza del danno subito, e la sua ammissione come parte civile dipenderà dall'apprezzamento del giudice in merito all'esistenza del nesso eziologico tra il reato commesso e il danno lamentato.
Il danno all'immagine dell'ente: gli orientamenti della giurisprudenza
Altre importanti pronunce hanno affrontato il tema del danno all'immagine dell'ente territoriale conseguente alla commissione di determinati reati. In alcuni casi, un simile danno non è stato ritenuto in concreto configurabile.
A titolo di esempio, citiamo Cass. Pen. 150/13 e 1819/17, che hanno ritenuto insussistente il danno all'immagine del Comune per carenza del nesso eziologico. Le due differenti fattispecie si riferivano a reati commessi da privati in danno di privati (rispettivamente, per usura ed estorsione e per lesioni e minacce), e in tali occasioni non veniva rilevato un collegamento immediato di causa-effetto tra il reato commesso e il danno lamentato dall'ente.
Più frequente, invece, è l'ammissione dell'ente come parte civile in relazione al danno d'immagine conseguente al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.
Data: 22/06/2021 06:00:00Autore: Marco Sicolo