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La relata di notifica

Natura ed efficacia probatoria della relazione di notificazione


Avv. Giampaolo Morini - L'attività dell'ufficiale giudiziario è documentata nella c.d. "relata", unico mezzo con il quale può essere provato il compimento delle attività di notifica (1).

Tale relazione, non può essere integrata da successive dichiarazioni del notificatore né da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche: solo l'attestazione con la quale l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 148, dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma, costituisce attività direttamente compiuta dall'ufficiale giudiziario e quindi atto pubblico assistito da fede privilegiata, la cui efficacia probatoria può essere posta nel nulla solo mediante la querela di falso (2).

La mancanza della relata determina l'inesistenza del rapporto processuale rendendo applicabile, per analogia, l'art. 327, 2° co., integrando la situazione ex se prova della non conoscenza da parte del convenuto (3).

Relata notifica, la validità

A maggior precisazione, si segnala che non è necessario ai fini della sua validità che la relata sia olografa, in quanto sufficiente la mera sottoscrizione autografa da parte dell'ufficiale giudiziario (4); l'illeggibilità della firma dell'ufficiale giudiziario, non determina la nullità della notifica ma solo l'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario (5).

Per il combinato disposto degli artt. 139, 148, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non dalla data di completamento delle formalità poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (6): esso è nominato principio scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio desumibile anche dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (7) che ha introdotto nell'ordinamento, con portata generale (8) il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario; pur restando fermo la necessità del perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario con la conseguenza, che per quest'ultimo, eventuali termini o adempimenti decorrono al perfezionarsi della notifica nei suoi confronti.

Tutto ciò è determinante nella lettura degli artt. 139 e ss. Sulla base della ratio decidendi dell'orientamento costituzionale sopra descritto si può desumere l'ammissibilità della rimessione in termini per la parte nei casi in cui la decadenza si sia verificata per un fatto imputabile non alla stessa ma a soggetti diversi e che perciò resta del tutto estraneo alla sua sfera di disponibilità (9).

Natura ed efficacia probatoria della relata di notifica

Come già detto, la relata di notifica costituisce un atto pubblico, pertanto, le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (10).

Il privilegio probatorio, desumibile dall'art. 2700 c.c. riguarda, tuttavia, soltanto l'accertamento, compiuto direttamente dall'ufficiale giudiziario; non sono assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, quai, informazioni assunte o indicazioni fornite da altri soggetti: tali attestazioni sono tuttavia, assistite da presunzione di veridicità che può essere superata con la prova contraria (11) prova, a carico della parte che ne invoca la nullità (12). Ad es., la mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, non può essere eccepita e provata, se non con querela di falso se l'originale dell'atto notificato rechi in calce la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione dell'eseguita consegna della "copia" del ricorso (13); la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario in merito all'assenza in loco di persone idonee a ricevere la copia dell'atto da notificare, non è invece contestabile con la querela di falso, essendo irrilevante la mancata menzione sulla copia notificata (14). L'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché trasferito altrove, come appreso , ad es. dai vicini, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, mentre, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare, è assistito da presunzione iuris tantum (15). Per le notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, ma l'attestazione che il luogo della notificazione fosse l'abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova (16). Se la notifica è avvenuta con il servizio postale, l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, a sensi dell'art. 4, 3° co., l. n. 890/1982, il solo documento idoneo a provare:

- l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, l'identità e la qualità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso;

- ha natura di atto pubblico e, essendo un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della predetta legge, gode di forza certificativa di cui è dotata la relazione di una notifica eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovvero di fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. alle dichiarazioni delle parti e agli altri atti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (17).

Relata notifica: rapporto tra copia e originale

Qualora vi sia contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, in giurisprudenza si rinvengono più orientamenti:

- Viene data prevalenza alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, da far valere per la declaratoria di nullità dell'atto producendolo (18);

- La difformità tra la relata di notificazione apposta sull'originale dell'atto e quella apposta sulla copia consegnata al destinatario assume rilievo solo in relazione alla mancanza della data dell'eseguita notifica nella copia, nell'ipotesi in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, poiché tale mancanza concretizza una nullità insanabile che ostacola l'esercizio dei diritti stessi (19);

- È stato ritenuto che è onere di colui che intenda valersi delle difformità confrontare gli atti e proporre querela di falso al fine di provare la falsità dei dati risultanti dal documento in possesso della controparte (20). Tuttavia, il combinato disposto dell'art. 137, 2° co., e dell'art. 138 non impone che la relata di notifica debba contenere un'espressa precisazione in punto di conformità all'originale della copia ed indicazioni o specificazioni sull'esatta consistenza e composizione dell'originale e della copia (21).

In caso di omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario, se non vi sono contestazioni, in merito alla ricezione dell'atto o la ricezione in giorno diverso da quello indicato nell'originale, costituisce mera irregolarità e non pregiudica quindi la validità dell'atto processuale (22). È ritenuto ammissibile l'appello nonostante che l'ufficiale giudiziario non abbia apposto la relata sulla copia dell'atto notificato a mezzo del servizio postale (23).

La data sulla relata

Se manca la data sulla relata, si ha la nullità della notifica, anche se sull'originale dell'atto la relata sia completa degli elementi richiesti; tale nullità può esser fatta valere dalla parte interessata producendo l'atto a lui destinato e senza necessità di impugnare la relata apposta sull'originale (24).

La mancata indicazione della data dell'eseguita notifica nella copia dell'atto consegnata al destinatario assume rilievo nell'ipotesi in cui dalla notificazione decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti: in tal caso siamo di fronte ad una ipotesi nullità insanabile (25). Nel caso di illeggibilità del giorno, ma non del mese e dell'anno, non si configura una nullità della notifica correlata all'incertezza della data, in quanto secondo la giurisprudenza, l'impugnazione, può comunque ritenersi verificata anche computando il decorso del termine dall'ultimo giorno del mese indicato (26): nella relata non deve essere indicata l'ora della notificazione (27).

Il luogo

L'art. 148 cpc, prescrive che l'ufficiale giudiziario debba indicare nella relata il luogo della consegna dell'atto, anche se non esige formulazioni esplicite o formale, dunque, affinché tale requisito sia soddisfatto, è sufficiente che dal tenore complessivo della stessa, sia possibile ricavare il luogo ove la stessa è stata effettuata. Dunque, l'omessa indicazione, nella relazione, del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto (28), bensì, mera irregolarità formale. Inoltre, in assenza di annotazioni difformi, si deve presumere che la notificazione sia stata eseguita nel luogo che risulta menzionato nel contesto dell'atto stesso che da esaminato nella sua interezza, a partire dalla intestazione (29);è idonea a dar conto del luogo in cui la notificazione è stata effettuata la consegna a "familiare convivente" (30).

Indicazione della persona che chiede la notifica

I principi sopra esposti, valgono anche per il caso in cui nella stessa non sia indicata la persona ad istanza della quale la notificazione è stata effettuata. Invero , a partire dalle Sezioni Unite con sentenza del 1990 la giurisprudenza è stata costante nel ritenere che formule generiche quali ad istanza come in atti, non determinano la nullità della notificazione, purché nel contesto dell'atto notificato sia indicato in modo non equivoco il soggetto che ha richiesto la notificazione (31).

Indicazione della persona cui la copia viene consegnata

Ai fine della nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l'intero contesto dell'atto. Per esempio, l'omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo della notifica non determinano nullità della stessa, se non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto (32).

Le generalità della persona a cui l'atto è consegnato devono essere indicate, a pena di nullità, tuttavia, l'identificazione della stessa può avvenire anche attraverso la menzione del rapporto con il destinatario (33).

Deve ritenersi esclusa la sussistenza dell'incertezza, e quindi valida la notifica, nel caso in cui la relata contenga l'indicazione del solo prenome del consegnatario con l'indicazione peraltro di un vincolo parentale con l'effettivo destinatario della notificazione (34), così come l'erronea indicazione, nella relazione di cui all'art. 148, di un prenome non corrispondente a quello anagrafico della consegnataria (35). La notifica, è altresì valida se il destinatario è stato compiutamente indicato, ma è stata omessa la sua qualità di procuratore generale (36), o quando il domiciliatario sia erroneamente indicato come codifensore anziché come domiciliatario, visto che tale annotazione ha carattere aggiuntivo (37). Non si verifica, inoltre nullità, se la qualità che legittima a ricevere l'atto, sia attestata solo nella relata apposta all'originale (38).

Indicazione delle ricerche effettuate

L'ufficiale giudiziario non deve sempre dar conto delle ricerche effettuate per rinvenire il notificando: tale obbligo si ha solo nell'ipotesi di mancata consegna, o di notifica a mani del portiere perché è la norma a richiedere l'indicazione della ricerca delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, in assenza del destinatario (39). Lo stesso quando si procede a notificare ai sensi dell'art. 143 il cui presupposto è che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato (40). In tutti questi casi è necessario che, ai sensi dall'art. 148, di tali attività, sia dato atto specificamente nella relazione di notifica.

Notificazioni per pubblici proclami

Ai sensi dell'art. 150 cpc, quando, la notificazione nei modi ordinari si presenti di grande difficoltà per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti. Non può, peraltro, mai considerarsi una notificazione erga omnes.

In generale occorre distinguere le due ipotesi per cui si procede con i pubblici proclami:

- per il rilevante numero dei destinatari: la parte è comunque gravata da un espresso onere di specificazione degli stessi, ed è gravata da un onere di allegazione delle ragioni della difficoltà di identificare i destinatari dell'atto

- per la difficoltà insite nell'identificazione stessa di tutti i possibili destinatari.

Soltanto nel primo caso la mancata specificazione delle generalità di essi comporta l'inesistenza, e non la semplice nullità dell'atto (41). Tale notificazione si perfeziona con il deposito in cancelleria, ad opera dell'ufficiale giudiziario, di copia dell'atto con la relata ed i documenti afferenti l'attività svolta (42).

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al 3° e 4° co. dell'art. 150; rispetto al destinatario, la notifica acquisisce rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando – esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario – l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede (43).

Non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il decreto, con cui il capo dell'ufficio giudiziale procedente neghi l'autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami, ex art. 150, trattandosi di provvedimento privo di carattere decisorio e dunque ogni eccezione potrà essere svolta solo nei confronti della decisione che conclude il giudizio (44).

Le attività imposte da questa modalità di notificazione prevedono l'inserzione degli estratti di citazione nella Gazzetta Ufficiale, nel foglio degli annunzi legali della provincia, o nei giornali locali, attività non posta espressamente a carico dell'ufficiale giudiziario, essendo attività meramente sussidiaria della funzione notificatrice che si limita al deposito dell'atto di citazione nella casa comunale, ed alla notificazione dell'atto stesso agli interessati identificabili. Ne discende che nessuna nullità può derivare dal fatto che le inserzioni siano state effettuate a cura della parte (45).

Se, nel corso della notificazione, alcuni nomi dei destinatari siano stati indicati con errori materiali che però non fanno sorgere dubbi sull'uguale raggiungimento dello scopo perseguito da tale forma di notificazione, la notifica deve considerarsi validamente effettuata (46), mentre la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto, e della relativa vocatio in ius ogni volta che tale metodo di notifica sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari ma non quando sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (47). In quest'ultima ipotesi è concessa la rinnovazione della notifica e, acquisito il parere del P.M., procedere alla notificazione per pubblici proclami, qualora venga disposta la rinnovazione della notificazione per nullità dell'atto notificato, non è necessario richiedere per una seconda volta il parere del P.M., atteso che questi aveva già espresso la propria valutazione (48).

La notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami, eseguita senza i presupposti previsti dall'art. 150, è affetta da nullità in quanto inidonea ad assicurare la garanzia del contraddittorio, e conseguentemente l'intero giudizio di primo grado (49).

Questioni in materia di impugnazione

I principi esposti hanno trovato applicazione con riguardo al ricorso per cassazione con l'affermazione della validità della notifica per pubblici proclami pur in presenza dell'esistenza di errori materiali, qualora non facciano sorgere dubbi sull'uguale raggiungimento dello scopo perseguito da tale forma di notificazione (50).

Qualora, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, sia autorizzata la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti coloro che sono stati parti nel giudizio di appello e che sono indicati nell'epigrafe della sentenza impugnata, il generico riferimento contenuto negli estratti inseriti nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio degli annunci legali della provincia ai soggetti indicati nell'epigrafe di una determinata sentenza, senza specificazioni delle generalità dei destinatari della notifica, comporta l'inesistenza della notifica stessa e della vocatio in ius, in quanto, quando il ricorso alla notifica per pubblici proclami è determinato non dalla difficoltà di identificazione dei destinatari, ma dalla difficoltà della notifica per l'elevato numero di essi, è onere del notificante effettuare una specifica indicazione di tali soggetti (51).

Nel giudizio di appello la notificazione per pubblici proclami deve essere nuovamente richiesta dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e deve essere autorizzata (52). Nei casi citati, l'improrogabilità del termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 331 non esclude, con riguardo alla notificazione dell'atto integrativo a norma dell'art. 150, che possa riconoscersi rilevanza ad una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva, che abbia impedito alla parte l'osservanza del termine stesso, poiché l'inammissibilità che sanziona l'inosservanza di detto termine deve essere collegata a comportamenti processuali volontari e colpevoli per incuria o per negligenza, imputabili al soggetto che ha il detto onere e non può colpire, invece, la parte che non sia stata in grado di rispettare il termine fissato dal giudice per fatti ad essa non imputabili (53).

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio ex art. 331 è rilevante distinguere i casi in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, da quello in cui esso sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria. Solo nel primo caso, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto (54).

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

(1) Cass. . 19358/2007

(2) Cass. n. 11853/2004

(3) Cass. n. 19358/2007

(4) Cass. n. 7660/2004

(5) Cass. n. 16407/2003

(6) Cass. n. 20334/2004

(7) C. Cost. n. 28/2004

(8) In tal senso altresì si sono pronunciate le Sezioni Unite, SU, n. 458/2005, seguite da numerose sezioni semplici, C. 10693/2007

(9) Caponi, Sul perfezionamento della notificazione civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale), nota a C. Cost. 23.1.2004, n. 28, in FI, 2004, I, 645

(10) Cass. n. 1856/2001

(11) Cass. n. 4590/2000

(12) Cass. n. 3056/1996

(13) Cass. n. 15199/2004

(14) Cass. n. 10665/1990

(15) Cass. n. 25860/2008

(16) Cass. n. 4844/1993

(17) Trib. Modena 21.5.2008

(18) Cass. n. 14686/2007

(19) Cass. n. 1210/2007

(20) Cass. n. 1157/1995

(21) Cass. n. 23429/2007

(22) Cass. n. 8000/1997

(23) Cass. n. 4993/2008

(24) Cass. n. 4358/2001

(25) Cass. n. 16578/2002

(26) Cass. n. 11649/1992

(27) Cass. n. 14342/2002

(28) Cass. n. 6805/2001

(29) Cass. n. 3230/2005

(30) Cass. n. 3281/1996

(31) Cass. SU n. 8478/1990

(32) Cass. n. 6805/2001

(33) Cass. n. 322/2007

(34) Cass. n. 1126/1999

(35) Cass. n. 11200/1991

(36) Cass. n. 13468/2000

(37) Cass. n. 626/2007

(38) Cass. n. 3767/2004

(39) Cass. n. 5706/1999

(40) Cass. n. 6761/2004

(41) Cass. n. 121/2005

(42) Punzi, La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959, 661

(43) Cass. n. 4587/2009

(44) Cass. n. 4274/1990

(45) Cass. n. 2922/1963

(46) Cass. n. 4278/1976

(47) Cass. n. 121/2005

(48) Cass. n. 121/2005

(49) App. Bologna 12.3.2003

(50) Cass. n. 4278/1976

(51) Cass. n. 5173/1994

(52) Cass. n. 7705/1996

(53) Cass. n. 11626/1992

(54) Cass. n. 6507/1998

Data: 15/04/2018 12:00:00
Autore: Giampaolo Morini