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Divorzio: cosa cambia con il nuovo art. 570-bis c.p.

Il 6 aprile 2018 è scattata l'applicazione del nuovo articolo del codice penale sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Ecco cosa cambia rispetto alla precedente disciplina


di Francesca Micolucci - Probabilmente per molti il 6 aprile 2018 è una data senza alcun significato; ma per molti padri rappresenta verosimilmente l'ennesimo problema qualora non dovessero pagare l'assegno alla ex moglie o ai figli.

Tale provvedimento, pur non mettendo in discussione i precedenti orientamenti della Suprema Corte in tema di mantenimento nei confronti della moglie, ha posto in essere un punto fermo in ordine ad un tema che potremmo definire come delicato.

Difatti molto spesso accade che, a seguito della separazione o del divorzio, i padri non versino con regolarità l'assegno di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli; questo nonostante vi sia un provvedimento, provvisorio o definitivo, da parte del giudice.

Il nuovo art. 570-bis c.p. cosa cambia

Il decreto 21 del 2018, introducendo l'articolo 570 bis, ha voluto prevedere il carcere fino ad un anno o la multa fino a 1032 euro per l'ex coniuge che si sottrae all'obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio on favore dell'altro coniuge o dei figli.

Ma cosa dice di preciso la norma? L'art. 570 bis del codice penale "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" dispone che le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La nuova disposizione ha come obiettivo quello di ampliare le tutele rispetto a quelle previste dall'articolo precedente, l'art. 570 ("Violazione degli obblighi di assistenza familiare"); l'art. 570, infatti, è particolarmente limitativo in tal senso, stabilendo che le stesse pene vengano applicate nei confronti di colui che "fa mancare i mezzi di assistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia separato per sua colpa".

Come vediamo, quindi, l'art. 570 limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, generalmente ai propri figli. Ora quelle pene, come prevede lo stesso articolo 570 bis, si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Ora se, però, da un lato la legge è stata precisa nel delineare una situazione di tutela nei confronti delle famiglie fondate sul matrimonio; altrettanta precisione è completamente assente nei confronti delle unioni civile per le coppie omosessuali e per ciò che concerne le spese straordinarie.

Nel caso delle unioni civili per le coppie omosessuali i patti di convivenza per le coppie eterosessuali che non scelgano il matrimonio, ma sanciscano la loro unione di fronte a un avvocato o un notaio e all'ufficiale di stato civile, il legislatore no ha previsto nulla.

Nel caso di separazione il diritto al mantenimento è garantito proprio sulla base di quanto sancito nel contratto di convivenza. Ma il ministero ha però precisato che la norma che "estendeva ai genitori non sposati la possibilità di sanzione penale per la mancata corresponsione dell'assegno ai figli è ancora in vigore" e quindi va riferita anche alla nuova disposizione sull'assegno di mantenimento ed il reato e le sanzioni in caso di mancato versamento.

Per ciò che concerne, invece, le spese straordinarie come ad esempio la palestra o il dentista, l'art. 570-bis non chiarisce se il genitore rischia anche nel caso il genitore integri o meno il reato nel caso in cui non versi la propria quota in materia di spese straordinarie per i figli.

Ora, la nostra speranza è che il legislatore, modifichi l'art. 570-bis per avere una tutela della famiglia che sia più completa.

Data: 12/04/2018 21:00:00
Autore: Francesca Micolucci