Interdizione giudiziale: guida pratica e fac-simile
- Cos'è l'interdizione giudiziale
- Chi può fare istanza di interdizione
- La procedura di interdizione
- Scelta del tutore
- Effetti dell'interdizione giudiziale
- Funzioni del tutore
- Durata della tutela
- Condizione dell'interdetto
- Revoca dell'interdizione
- Quanto costa
- Impugnazione
- Interdizione legale
Cos'è l'interdizione giudiziale
L'interdizione giudiziale è un istituto giuridico di diritto civile che si rivolge ai maggiorenni e ai minori di 17 anni (in questo caso efficace dal giorno in cui compiono la maggiore età) incapaci di provvedere ai propri interessi a causa della loro condizione di abituale infermità di mente.
Finalità dell'interdizione giudiziale
L'interdizione giudiziale è prevista dal nostro ordinamento per tutelare i soggetti infermi di mente, impedendo loro di porre in essere atti giuridicamente rilevanti dal punto di vista economico (es: vendita di un bene immobile, donazione) o personale (matrimonio, riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio), suscettibili di recare danno ai loro interessi.
Interdizione giudiziale: la disciplina del codice civile
L'interdizione giudiziale è disciplinata dalle disposizioni del capo II del titolo XII del codice civile dedicato alle misure di protezione delle persone, in particolare:
- art. 414: Persone che possono essere interdette;
- art. 416: Interdizione (…) nell'ultimo anno di minore età;
- art. 417: Istanza d'interdizione (…);
- art. 418: Poteri dell'autorità giudiziaria;
- art. 419: Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori;
- art. 421: Decorrenza degli effetti dell'interdizione (…);
- art. 422: Cessazione del tutore (…);
- art. 423: Pubblicità;
- art. 424: Tutela dell'interdetto (…);
- art. 426: Durata dell'ufficio;
- art. 428: Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere;
- art. 429: Revoca dell'interdizione (…);
- art. 430: Pubblicità;
- art. 431: Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca;
- art. 432: Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.
Interdizione giudiziale: la disciplina del codice di procedura civile
La procedura per chiedere l'interdizione giudiziale è prevista dal capo II, titolo II, Libro IV c.p.c e precisamente nelle seguenti disposizioni:
- art. 712: Forma della domanda
- art. 713: Provvedimenti del presidente
- art. 714: Istruzione preliminare
- art. 715: Impedimento a comparire dell'interdicendo (…)
- art. 716: Capacità processuale dell'interdicendo (...)
- art. 717: Nomina del tutore (...)
- art. 718: Legittimazione all'impugnazione
- art. 719: Termine per l'impugnazione
- art. 720: Revoca dell'interdizione (...)
Destinatari
- un'infermità di mente grave ed abituale: la patologia deve essere severa al punto d'impedire al soggetto di manifestare con consapevolezza la propria volontà e incurabile, non potendosi interdire un soggetto colpito da una patologia mentale transitoria, destinata a guarire;
- l'incapacità di curare i propri interessi economici ed extra patrimoniali;
- la necessità di una protezione adeguata che lo metta al riparo da situazione dannose.
Chi può fare istanza di interdizione
- il soggetto che deve essere interdetto;
- il coniuge;
- il convivente, purché la convivenza sia stabile;
- i parenti entro il quarto grado (figli, fratelli, padre, zii, nonni, bisnonni, nipoti e pronipoti);
- gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado;
- il Pubblico Ministero.
La procedura di interdizione
Nel caso invece in cui l'interdicendo sia ricoverato stabilmente presso una struttura, la domanda dove essere presentata nel Tribunale del luogo in cui vive.
Una volta presentata la domanda il Presidente del Tribunale deve darne comunicazione al Pubblico Ministero, che può chiedere che il ricorso sia respinto con decreto. In caso contrario Presidente deve nominare il giudice istruttore, a cui spetta l'istruzione della causa e fissare l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'interdicendo e dei soggetti indicati nell'istanza.
Documenti da allegare al ricorso
Il ricorso per chiedere l'interdizione giudiziale deve essere corredato dalla seguente documentazione, affinché il giudice istruttore possa ritenere provati i fatti descritti nel ricorso:
- estratto per riassunto atto di nascita del soggetto da interdire;
- certificato di residenza dell'interdicendo;
- stato di famiglia
- carta d'identità dell'incapace;
- certificazione medica aggiornata e completa da cui risulti la malattia e l'incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali;
- documenti d'identità dei ricorrenti.
Compiti del giudice istruttore
- esaminare l'interdicendo (recandosi, se necessario nel luogo in cui si trova l'interdicendo) e facendosi assistere, se necessario, da un consulente esperto (medico, psichiatra);
- dopo questo esame il giudice istruttore può nominare d'ufficio un tutore provvisorio, se ritiene che debbano essere compiuti atti urgenti. Il tutore nominato ha così la possibilità di rappresentare l'interdicendo durante il giudizio e in caso d'interdizione giudiziale gli atti compiuti direttamente dall'incapace sono annullabili dopo la nomina del tutore.
- ascoltare i pareri dei soggetti citati nel ricorso;
- chiedere, se occorre, ulteriori informazioni.
Scelta del tutore
- il coniuge non separato,
- il padre,
- la madre,
- il figlio maggiorenne
- la persona indicata nel testamento dal genitore superstite, a cui viene conferito il potere di rappresentare l'interdetto e amministrarne il patrimonio.
Effetti dell'interdizione giudiziale
La sentenza d'interdizione giudiziale o il provvedimento di nomina del tutore provvisorio conferisce al tutore il potere di compiere gli atti spettanti al soggetto incapace, a cui si sostituisce.
Funzioni del tutore
Una volta nominato, il tutore dell'interdetto può:
- porre in essere gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita dell'interdetto, gestendo il patrimonio senza intaccarlo;
- compiere atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice tutelare e dal tribunale;
- tenere la contabilità dell'amministrazione;
- rendere annualmente il conto al giudice tutelare.
Autorizzazione del giudice: quando serve
- acquistare beni, ad eccezione dei beni mobili necessari ai bisogni quotidiani e all'amministrazione del patrimonio;
- incassare capitali, cancellare ipoteche, svincolare pegni, stipulare contratti e assumere obblighi;
- rinunciare o accettare eredità, donazioni o legati;
- stipulare locazioni immobiliari superiori ai nove anni;
- agire in giudizio, a meno che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, azioni possessorie, per riscuotere frutti, ottenere provvedimenti conservativi e procedure di sfratto.
Autorizzazione del tribunale: quando serve
- vendere beni, tranne frutti e beni mobili deperibili;
- costituire pegni o ipoteche;
- promuovere i giudizi di divisione;
- stipulare transazioni, accettare concordati, fare compromessi.
Quando gli atti che necessitano di autorizzazione vengono compiuti senza averla ottenuta, possono essere annullati su richiesta del tutore, dell'interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.
Durata della tutela
La tutela non può durare più di dieci anni, a meno che l'incarico non sia conferito al coniuge, al convivente, agli ascendenti e ai discendenti.
Condizione dell'interdetto
Dichiarata l'interdizione giudiziale, l'interdetto può solo soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana, nella misura in cui le sue capacità intellettive glielo consentono.
Spetta al Tribunale autorizzare l'interdetto, con sentenza che pronuncia l'interdizione giudiziale o provvedimento separato, a compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione in autonomia o con l'assistenza del tutore.
Altri atti invece gli sono preclusi:
- matrimonio;
- riconoscimento figli nati fuori del matrimonio:
- fare testamento.
Revoca dell'interdizione
Quanto costa
Tale previsione non li esonera dal pagamento della marca da bollo di € 27.00 a cui si aggiunge la parcella dell'avvocato, considerato che il procedimento di interdizione giudiziale richiede l'assistenza legale obbligatoria.
Impugnazione
La sentenza che dichiara l'interdizione è impugnabile da tutti i soggetti che possono proporre l'istanza, anche se non hanno preso parte ai giudizio e dal tutore (anche provvisorio, se è stato nominato) entro il termine di 30 giorni (art. 325 c.p.c) dalla notificazione della sentenza eseguita nelle forme ordinarie.
Interdizione legale
L'interdizione giudiziale non deve essere confusa con l'istituto dell'interdizione legale (istituto a tutela degli incapaci), che è una pena accessoria che consegue a una condanna definitiva all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni.
Dal punto di vista pratico, l'interdetto legale, al pari di un interdetto giudiziale, non può compiere atti dispositivi del proprio patrimonio.
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Data: 22/03/2022 12:00:00Autore: Annamaria Villafrate