Passo carrabile: la guida completa
- Passo carrabile: artt. 3 e 22 codice della strada
- Passo carrabile: come si richiede e quanto costa
- Come deve essere il passo carrabile
- Passo carrabile provvisorio
- Le multe per i trasgressori
Passo carrabile: artt. 3 e 22 codice della strada
Il passo carrabile, detto anche passo carraio è, in sostanza, uno sbocco di un'area privata su un'area di passaggio pubblico (ad esempio, di un garage su una strada), identificato da un apposito cartello che permette di uscire liberamente e impedisce che dinanzi ad esso possano sostare veicoli (neanche quelli del titolare del passo carrabile).
Passo carrabile: fermata consentita
È in ogni caso permessa la breve sosta per il carico e lo scarico delle merci. E' consentita anche la fermata, salvo casi specifici, e purchè il veicolo non sia d'intralcio.
Estensione del divieto
Il divieto di sostare in corrispondenza del passo carrabile si deve intendere esteso a tutta l'area necessaria alla fruizione effettiva dell'accesso da parte del titolare. In taluni casi, peraltro, il divieto di sosta può essere esteso (con opportune indicazioni, da parte degli enti proprietari della strada) anche alla porzione di strada opposta al passo carrabile laddove risulti un impedimento alle manovre di entrata e di uscita.
La normativa sul passo carrabile
La normativa di riferimento per il passo carrabile è rappresentata dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del codice della strada, dall'articolo 46 del relativo regolamento attuativo e dalle discipline locali che ne regolamentano i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio.
Passo carrabile: come si richiede e quanto costa
Infatti, i privati non possono decidere autonomamente di posizionare, dinanzi al proprio garage, al proprio portone o allo sbocco di una strada di loro esclusiva proprietà, un passo carrabile, acquistando il relativo cartello, ma devono preventivamente chiedere l'autorizzazione al Comune di riferimento, pagando il costo.
Costi del passo carrabile
La tassa per il passo carrabile, essendo di competenza dell'ente locale, varia da Comune a Comune.
Il calcolo avviene per profondità (che in genere è di un metro) e non per larghezza. Si tratta infatti di una tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico e varia in base a diversi parametri (ad es. area di richiesta, superficie, attività), l'insieme dei quali fornisce il canone (annuo) da pagare per l'ottenimento del passo carrabile.
In alcuni casi, la concessione del passo carrabile avviene a titolo gratuito. Il riferimento va, nel dettaglio, agli accessi ai locali delle Pubbliche Amministrazioni, agli uffici giudiziari, alle sedi delle forze dell'ordine e alle associazioni di volontariato.
Non devono pagare la tassa, poi, neanche i portatori di handicap.
Procedura di rilascio
Anche la procedura di rilascio è disciplinata a livello locale e per avere informazioni su di essa è quindi necessario recarsi presso lo sportello competente o la pagina dedicata del sito web dell'ente.
In ogni caso, tendenzialmente viene richiesto di compilare una modulistica, nella quale il richiedente deve inserire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale, l'indicazione di residenza e domicilio e le informazioni necessarie per identificare il locale o l'area interessata. Vanno poi pagate delle marche da bollo iniziali, mentre il canone previsto per la concessione ha in genere cadenza annuale.
Come deve essere il passo carrabile
All'esito della procedura di rilascio, il Comune concede al richiedente un segnale apposito che deve essere affisso sul confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico, in maniera da risultare ben visibile dalla strada.
Il segnale di passo carrabile
Il segnale è legittimo quando riporta i seguenti dati:
- il nome e lo stemma del Comune che ha autorizzato il passo carrabile,
- il numero dell'autorizzazione,
- il segnale di divieto di sosta,
- la scritta passo carrabile.
Se queste informazioni mancano, il segnale non ha alcun valore e chi lo utilizza è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.
Realizzazione del passo carrabile
La realizzazione del passo carrabile deve essere fatta nel rispetto di precise condizioni dettate dal regolamento attuativo del codice della strada.
In particolare, il segnale va realizzato osservando le seguenti condizioni:
- deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni;
- deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada;
- deve consentire l'accesso a un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- nel caso in cui l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, l'entrata carrabile e quella pedonale devono essere separate.
Passo carrabile provvisorio
Nel caso di apertura di cantieri o altre esigenze simili è possibile aprire dei passi carrabili provvisori.
Anche in tali casi devono essere rispettate le prescrizioni appena viste, ma, se le distanze dall'intersezione non possono essere rispettate, deve essere disposta un'idonea segnalazione di pericolo.
Le multe per i trasgressori
Oltre alla multa per chi esibisce un passo carrabile "falso", il codice della strada prevede determinate sanzioni per chi sosta nell'area antistante il segnale di passo carrabile autorizzato.
L'art. 158, comma 2, lett. a) del Codice della strada prevede infatti il divieto di sosta allo sbocco dei passi carrabili e per i trasgressori è prevista una multa da 25 a 100 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 42 a 173 euro per gli altri veicoli.
Le sanzioni si applicano per ogni giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Data: 17/02/2022 06:00:00Autore: Valeria Zeppilli