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Se il bambino si fa male all'asilo chi paga?

Interessante sentenza del Tribunale di Ravenna in tema di responsabilità degli insegnanti e dell'istituto scolastico


Se il bambino subisce un infortunio all'asilo di chi è la responsabilità? A chi spetta il risarcimento dei danni? A queste domande ha risposto, il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 213/2018. Nella vicenda, i genitori del minore leso agiscono in giudizio per richiedere il risarcimento del danno.

In particolare, vi è richiesta del danno patrimoniale e non patrimoniale in seguito all'infortunio di un bambino nei locali dell'asilo comunale di Ravenna; le conseguenze del danno, rilevate dalla CTU, sono «lesioni permanenti consistenti in esiti di cicatrice asolariforme in regione periorbitaria sinistra di lunghezza, pari a 1, 3 cm; un danno biologico permanente pari al 3%; invalidità temporanea parziale di 30 giorni».

Infortunio alunno a scuola, responsabilità e risarcimento

Secondo consolidata giurisprudenza, in particolare la sentenza 3680/2011 della Cassazione, la responsabilità del Ministero dell'istruzione o dell'ente gestore di una scuola privata, nell'ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico, è duplice: contrattuale, se la domanda è fondata sull'inadempimento dell'obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta; extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri, ex articolo 2043 c.c.

Nonostante qualche tartagliamento, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di invocare entrambe le tipologie di responsabilità, essendo atto libero del danneggiato quello di scegliere quale delle due possa meglio adattarsi ai suoi interessi violati. O non scegliere, e richiedere entrambe.

La sentenza 3680/2011 della Cassazione specifica, infatti, che «lo stesso comportamento può costituire fonte per il suo autore sia di una responsabilità da inadempimento, sia di una responsabilità da fatto illecito, quando l'autore della condotta anziché astenersene la tenga, ovvero manchi di tenere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare danno ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui».

Nel caso di cui si tratta, i genitori del minore leso insistono sulla responsabilità contrattuale incombente sulla scuola.

Quali sono gli oneri probatori richiesti alle parti?

Non vi è rischio alcuno di errare: gli attori devono provare titolo, inadempimento e danno; i convenuti, invece, esatto adempimento o inadempimento dovuto a caso fortuito, unico fattore idoneo a escludere il nesso di causalità tra l'insufficiente vigilanza dei bambini, in tenera età, da parte delle maestre e la verificazione dell'infortunio.

Dopo aver analizzato la questione, il giudice non può che accogliere la domanda attorea, ritenendo che non sia configurabile il caso fortuito laddove un bambino, durante l'attività ludica, ponga in essere un gesto improvviso; a suo avviso «è del tutto prevedibile che bambini piccoli possano compiere gesti vivaci ed è onere degli insegnanti quello di non perderli di vista e di evitare qualsiasi tipologia di danno.»

Ne deriva che l'istituto scolastico sia vincolato, nei confronti dei propri alunni, da un contratto di protezione, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione di danni a terzi, secondo criteri di normalità da apprezzarsi in relazione alla sua capacità tecnico-organizzativa.

Da ultimo, ad abundantiam, va ricordato come in questi casi la responsabilità dell'istituto scolastico sia diretta, salva la possibilità di agire in regresso avverso i propri dipendenti colpevoli laddove sia accertata la loro condotta dolosa o gravemente colposa.

Dott. Michel Simion

Giuridica.net

Scarica la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 213/2018


Data: 13/04/2018 14:00:00
Autore: VV AA