Una decisione on-label sull'uso off-label dei vaccini Covid United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 31/10/24  |  Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria Diego Ferraro e Sonia Coppola - 30/10/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Responsabilità medica: cosa si intende per danno alla salute

Per la Cassazione il giudice, nel liquidarlo, deve valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale che quelle incidenti nel piano dinamico-relazionale della sua vita


di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 9057/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione si è soffermata ad analizzare la portata del danno alla salute del paziente vittima di responsabilità medica, precisando i criteri che devono essere seguiti dal giudice nella sua valutazione.

Per la Corte, nel dettaglio, devono ricomprendersi all'interno del danno alla salute:

Stop alle duplicazioni risarcitorie

Da tale precisazione discende che attribuire congiuntamente al paziente vittima di errore medico tanto il danno biologico quanto il danno esistenziale significa procedere a un'indebita duplicazione risarcitoria.

Tali due categorie di danno, infatti, appartengono "alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.)".

Sofferenza interiore della vittima

Una diversa valutazione, autonoma rispetto alla precedente, va invece compiuta in relazione alla sofferenza interiore patita dal paziente in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute oggetto di responsabilità medica.

Assenza di lesioni alla salute

Infine, la Corte di cassazione ha precisato che se invece mancano lesioni della salute, i pregiudizi eventualmente arrecati a un altro valore o interesse costituzionalmente tutelato andranno valutati e accertati in assenza di qualsiasi automatismo e "sotto il medesimo, duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato".

Data: 15/04/2018 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli