Ignoranza dell'altruità della cosa nel preliminare di vendita
La Cassazione (Sentenza n. 24782/2005), ha stabilito che il promissario acquirente di un bene del quale ignorava, all'atto della stipula del preliminare, l'altruità, non può agire per la risoluzione prima della scadenza
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 24782/2005), in tema di
contratto preliminare di
vendita, ha stabilito che "il promissario acquirente di un bene del quale ignorava, all'atto della stipula del preliminare, l'altruità, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la stipula del
contratto definitivo, perché il promettente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la
proprietà del bene, o acquistandolo egli stesso dal terzo proprietario, o inducendo questo a trasferirglielo".
Data: 31/01/2006
Autore: Cristina Matricardi