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Avvocati: sanzionabili anche gli illeciti non tipizzati

Il CNF modifica l'art. 20 del Codice Deontologico per ribadire la tipicità meramente tendenziale degli illeciti e l'art. 27 per inserire la negoziazione assistita tra le voci del preventivo scritto


di Lucia Izzo - Sono in arrivo novità per gli avvocati a seguito delle modifiche che il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto in relazione ad alcuni articoli del Codice Deontologico.


Leggi Avvocati: in Gazzetta le modifiche al codice deontologico

Nel comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (sotto allegato) il CNF ha reso noto che nella seduta amministrativa del 22 settembre scorso è stata deliberata, in particolare, la modifica dell'art. 20 (Responsabilità disciplinare) e dell'art. 27, comma 3 (Dovere di informazione).

Codice deontologico e tipicità "meramente tendenziale" degli illeciti

Di predisporre la stesura definitiva del testo dovrà occuparsi la Commissione deontologica, mentre gli Uffici di segreteria dovranno avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art. 35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata modalità telematica.

Il nuovo art. 20, completamente riformulato, precisa che:

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice;

La modifica dell'art. 20, spiega il CNF, si è resa opportuna per ribadire in modo incontestabile il principio della "tipicità meramente tendenziale del nuovo codice", così da evitare che potesse essere messo in dubbio il fatto che l'illecito deontologico, anche se non tipizzato dalla fonte regolamentare, fosse compiutamente disciplinato dalla legge e dal Codice Deontologico.


Infatti, sarebbe impossibile una completa tipizzazione stante la variegata, e potenzialmente illimitata, casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare: ciò non avrebbe comunque consentito di individuarli a priori e di "catalogarli" con un'elencazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa, sino a esaurire la gamma delle ipotesi possibili.
La stessa Cassazione (SS. UU. sentenza n. 17720/2017) ha chiarito che "il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali (...) ai quali l'avvocato deve improntare la propria attività fermo restando che anche il tentativo di compiere un atto professionalmente scorretto costituisce condotta lesiva dell'immagine dell'avvocato ed assume rilievo ai fini disciplinari".
La riformulazione della norma, dunque, ha ribadito e rafforzato ulteriormente l'incontestabile principio, cardine di tutto l'ordinamento forense e non solo del codice deontologico, secondo il quale tutto ciò che costituisce violazione da parte di un avvocato della legge o delle regole di comportamento, anche non professionali, assume rilevanza disciplinare a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione nonché dell'immagine della categoria.

Preventivo scritto obbligatorio

Si è ritenuto poi di intervenire anche sull'art. 27 del nuovo codice deontologico, onde adeguare il comma 2 al disposto dell'art. 1 comma 141 della L. n. 124/2017, che ha previsto l'obbligatorietà della forma scritta del c.d. preventivo, cogliendo l'occasione per esplicitare ulteriormente il contenuto del dovere informativo quanto al costo complessivo delle prestazioni.

Il comma terzo, l'unico ad essere stato interessato dalla modifica, ora stabilisce che l'avvocato sarà tenuto, all'atto del conferimento dell'incarico, a informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge, nonché (e qui si sostanzia la modifica) della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione.
Resta invariata la necessità di avvisare la parte, altresì, dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
Data: 18/04/2018 06:00:00
Autore: Lucia Izzo