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Il danno morale soggettivo

Cos'è e come si liquida il danno morale soggettivo, la disciplina, la giurisprudenza della Cassazione, i dubbi sulla sua autonomia e criteri liquidativi in caso di sinistri stradali e nelle ipotesi residue


di Annamaria Villafrate - Il danno morale soggettivo crea ancora divisioni giurisprudenziali. A fronte di chi, rispettando le sentenze gemelle della Cassazione del 2008 lo considera parte del danno non patrimoniale, pronunce recenti ne sostengono l'autonomia.

Vediamo insieme che cos'è e quali sono i principali criteri liquidativi di questa voce di danno.


Danno morale soggettivo: disciplina civile e penale

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Ai sensi dell'art. 2059 c.c.: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge." In effetti, in passato, l'interpretazione di questa norma conduceva i giudici a riconoscere il danno morale, sottovoce del danno non patrimoniale, solo se conseguenza di un reato. Questa tesi del resto trova conforto nella formulazione dell'art.185 c.p., asi sensi del quale:"Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Il pregiudizio morale, in presenza di lesioni alla persona si accompagna di solito al danno biologico e a quello esistenziale, che compongono la voce onnicomprensiva del danno non patrimoniale e che non devono dare luogo a duplicazioni risarcitorie e automatismi che esulano dal caso concreto."

Nel tempo l'interpretazione estensiva di queste disposizioni porta la giurisprudenza a concludere che il danno morale non è risarcibile solo se conseguente a un reato. E' sufficiente che la condotta sia solo astrattamente configurabile come reato per ritenere legittimo il suo risarcimento. Basti pensare al riconoscimento del danno morale per l'eccessiva durata del processo, materia che nulla ha a che fare con la materia penale.

Il danno morale soggettivo secondo la Cassazione

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Detto questo, secondo le Sezioni Unite del 2008 il "patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, c.d. danno morale soggettivo". Sempre secondo la Suprema Corte l'effetto penoso del danno, se prolungato e intenso, assume rilievo non ai fini del suo riconoscimento, ma della sua quantificazione, superando così la tesi che lo definisce come un turbamento transitorio dello stato d'animo. Non solo turbamento transitorio dello stato d'animo quindi, ma anche sofferenza intensa e prolungata.

Dopo le Sezioni Unite del 2008 il significato di danno morale evolve ulteriormente, fino a ricomprendere tra le sue cause anche la lesione della dignità della persona. Mentre il D.P.R n.181/2009 lo definisce come un "pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato", il D.P.R. n. 37/2009 lo descrive infatti come la "sofferenza e il turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona."

Danno morale soggettivo: voce autonoma di danno?

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Chiarito il significato, è necessario affrontare il tema del riconoscimento del danno morale come voce autonoma. Secondo le note Sezioni Unite del 2008 esso è incluso nel danno biologico poiché ogni lesione fisica provoca anche una sofferenza corporea e psichica. Di recente però, a fronte di pronunce che rispettano le indicazioni delle Sentenze gemelle 2008 (vedi: Cassazione civile n. 3035/2018), altre affermano l'autonomia del danno morale rispetto al biologico (Cassazione Civile n. 24075/2017; Cassazione civile n. 901/2018).

Significativa al riguardo è la Cassazione civile n. 7513/2018, che tra i punti del decalogo sul risarcimento del danno alla salute, precisa:

"8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).

9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dallelesioni da quello "morale").

10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria."

Danno morale soggettivo: lesione di un valore costituzionale

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Insomma, come ribadito anche dalla recente ordinanza civile della Corte di Cassazione n. 9196/2018, in assenza di lesioni "ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle singole fattispecie concrete, non è impredicabile, pur se non frequente, l'ipotesi dell'accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico relazionali della vita), il medesimo, duplice aspetto, tanto della sofferenza morale, quanto della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazioni precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, già Cass. ss.uu. 6572/2006)".

Danno morale soggettivo nei sinistri stradali

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Appurato che il danno morale soggettivo può essere valutato e liquidato autonomamente rispetto alla "normale sofferenza" conseguente a una lesione fisica, il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche), recependo questo orientamento in materia di sinistri stradali (2054 c.c.) stabilisce due diversi criteri liquidatori del danno non patrimoniale, nelle sue componenti: biologico, morale e relazionale.

Danno morale soggettivo: tabelle di Milano

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Le Tabelle del Tribunale di Milano analizzate solo in riferimento ai sinistri stradali, per volontà della Corte di Cassazione (sentenza n. 12408/2011) sono applicabili su tutto il territorio nazionale a titolo di criterio unitario di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona. Ne consegue che le stesse sono applicabili anche in caso di lesioni all'integrità psico fisica della persona conseguenti a fattispecie colpose e a reati che esulano dalla circolazione stradale (Es: malasanità).

Il sistema di liquidazione tabellare previsto la liquidazione del danno non patrimoniale in tutti i suoi aspetti, prevede valori medi di riferimento, personalizzabili, purché i danni ulteriori siano provati (anche con presunzioni). Il Giudice quindi, proprio in riferimento al danno morale, può superare i limiti minimi e massimi tabellari, tenendo conto della fattispecie concreta. Ritenere però che la personalizzazione percentuale soddisfi le esigenze liquidatorie del danno morale è errato. Del resto il danno morale è un pregiudizio non patrimoniale e in quanto tale impossibile da valutare in maniera analitica. In questi casi infatti solo il prudente apprezzamento del giudice può condurre ad una liquidazione corretta. Solo tenendo conto delle effettive sofferenze patite dal soggetto offeso, della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi del caso concreti, il risarcimento risulterà adeguato.

Danno morale soggettivo: liquidazione equitativa

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Ai sensi dell'art. 1226 c.c. infatti: "Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa". In questo caso, se il soggetto che chiede il risarcimento prova l'an del danno, ossia la sua esistenza, ma non è in grado di quantificarlo, il giudice può colmare tale carenza in via equitativa.

Data: 18/04/2018 12:00:00
Autore: Annamaria Villafrate