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Mantenimento: la madre può agire per la figlia maggiorenne

Per la Corte d'appello di Venezia la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ha una legittimazione concorrente o alternativa con quella della madre con essa convivente in ordine all'assegno di mantenimento


Avv. Silvia Rossaro - La figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ha una legittimazione concorrente o alternativa con quella della madre con essa convivente in ordine all'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Venezia, con decreto del 12 dicembre 2017.

Mantenimento: la figlia maggiorenne non è litisconsorte necessario

La ricorrente impugnava, in punto di modifica delle condizioni di divorzio, il decreto del Tribunale di Treviso con il quale veniva revocato l'obbligo di corrispondere il mantenimento alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, con sé convivente.

In via preliminare, veniva richiesto l'annullamento del citato decreto per essere stato omesso, in primo grado, l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia, litisconsorte necessaria ex art. 102 c.p.c.
Come è noto, il coniuge, separato o divorziato, è legittimato, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente ed economicamente non autosufficiente, iure proprio ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Invero, il genitore che continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato ad ottenere iure proprio e non già ex capite filiorum il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore. Nella fattispecie, si è posto il problema se il padre, richiedente la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore della figlia maggiorenne, dovesse convenire in giudizio anche quest'ultima ovvero se fosse sufficiente citare la ex moglie, convivente con la figlia medesima. La Corte d'Appello di Venezia, nel respingere il gravame, ha altresì ritenuto infondata l'eccezione formulata in via preliminare.
Secondo il principio di diritto enunciato, la figlia maggiorenne non può ritenersi litisconsorte necessario del giudizio in esame, ma titolare di una legittimazione alternativa o concorrente con quella della madre.
La Corte, richiamando quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che, in tema di assegno nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, "sia il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso" (Cass. 25300/2013). Questo, però, sulla base di due diversi presupposti: il figlio, difatti, è titolare del diritto al mantenimento, di cui, se maggiorenne, può chiedere il versamento diretto ex art. 337 septies c.c.; il genitore convivente è, invece, legittimato, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per il mantenimento del figlio convivente secondo quanto disposto dagli artt. 147 e 148 c.c., ove è previsto l'obbligo per entrambi i coniugi di mantenere i figli e di adempiere a tale obbligazione proporzionalmente alle proprie sostanze. Nel decreto in esame, si è quindi precisato come si sia in presenza di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone (cfr., fra le altre, Cass. 25300/2013; 21437/2007, 4188/2006, 8007/2005, 9067/2002, 9353/1999, 8868/1998). Ne deriva che il contraddittorio era stato correttamente instaurato in primo grado, né si doveva dare luogo all'ordine di integrazione. In conclusione, con il provvedimento in commento, è stato chiarito che la figlia, pur 2 essendo legittimata ad intervenire nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio al fine di formulare o sostenere apposita domanda di riconoscimento del contributo a suo favore, nonché di pagamento diretto dello stesso ex art. 337 septies c.c., non può ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio instaurato dalla madre, bensì titolare di una legittimazione concorrente o alternativa, senza solidarietà attiva.
Silvia Rossaro
Avvocato presso il Foro di Padova
Dottore di Ricerca presso l'Università degli Studi di Padova Giurisprudenza
Data: 19/04/2018 16:00:00
Autore: Silvia Rossaro